L’IMU sugli immobili strumentali non è deducibile dall’IRAP. La Consulta ha giudicato infondata la questione relativa alla legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino.
La sentenza n. 21 del 20 febbraio 2024 emessa dalla Corte Costituzionale, infatti, spiega che le imposte IRAP E IRES non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali.
Ponendo a confronto IRES e IRAP, in particolare, i giudici hanno messo in evidenza la diversità dei due tributi non solo per quanto riguarda i presupposti ma anche relativamente alle specifiche basi imponibili, evidenziando come quanto stabilito dalla sentenza della Consulta n. 262 del 2020 non possa essere esteso all’IRAP.
IRES e IRAP sono due imposte diverse per natura e per sostanza e, di conseguenza, il fatto che l’indeducibilità totale dell’imposta municipale dall’IRES fosse illegittima non comporta lo stesso problema in fatto di imposta regionale sulle attività produttive. Su questi presupposti non risultano fondate le questioni di legittimità sollevate sul tema.