Decreto Superbonus approvato alla Camera, con discussione al Senato dal 20 febbraio, ma il testo è ormai blindato. Lo scudo sui controlli fiscali annunciato dal Governo si è rivelato essere limitato ai soli cedenti del credito, lasciando scoperti coloro i quali avevano optato per un utilizzo parziale in forma di detrazione IRPEF.
Si tratta del provvedimento salva-cantieri di fine anno, con cui si concede anche una deroga per l’aliquota maggiorata sugli interventi certificati entro dicembre 2023, ma solo per chi aveva scelto lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Vediamo cosa prevede invece il decreto per quanto concerne la restituzione dei bonus ed il rischio di multe in vari casi di legge.
Tutti i casi in cui si rischia la multa per il Superbonus
Il primo dolente è l’annunciata sanatoria (senza accertamenti fiscali) per chi non è riuscito a completare i lavori a fine 2023, ma solo nel caso in cui abbiano utilizzato lo sconto in fattura.
Chi invece aveva optato per la detrazione senza poi terminare i lavori dovrà restituire il beneficio.
Ci sono poi, lo ricordiamo, tutta una serie di altri adempimenti legati al Superbonus, che nel 2024 interessano coloro i quali hanno realizzato interventi agevolati con aliquota al 110. In alcuni casi, le inadempienze possono comportare multe e sanzioni fiscali.
Lavori del cantiere non finiti
Chi non ha terminato i lavori entro il 31 dicembre se rientranti in un progetto di Superbonus avendone però già portato in detrazione la quota riferita ai primi SAL rischia di incorrere in una sanzione amministrativa se non riversa in maniera spontanea la quota di detrazione indebitamente fruita.
Lo scudo del nuovo Decreto Superbonus salva soltanto l’incentivo fiscale utilizzato tramite cessione, mettendo al riparo i cedenti nei casi il committente non riuscisse a pagare il 30% delle spese per la prosecuzione dei lavori nel 2024.
In questi casi è esclusa la possibilità di recuperare l’incentivo fiscale già fruito nel 2023 sotto forma di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito d’imposta. Per chi aveva optato per la detrazioni IRPEF pluriennale non c’è invece scudo.
Contributo non spettante
C’è poi anche il caso della fruizione non spettante del contributo a fondo perduto per completare i lavori: anche in questo caso, se si appura di non possedere tutti i requisiti per il ristoro fruito, bisogna restituirlo in via spontanea, tramite F24 Elide. A pena un’azione di recupero forzato con tanto di sanzione e interessi.
Ad oggi, sono stati emanati i codici tributo per il riversamento del contributo concesso alle villette unifamiliari per finire i lavori 2023 con Superbonus al 90%.
Il nuovo Decreto Superbonus concede un contributo a fondo perduto anche nel 2024, per la precisione entro il 31 ottobre prossimo, per i nuclei con reddito fino a 15mila euro e cantieri con stato di avanzamento pari ad almeno il 60% al 31 dicembre 2023. Previsto a tale scopo un apposito Fondo di povertà.
Mancato raggiungimento del target energetico
Se il cantiere del Superbonus ha completato soltanto una parte degli interventi nel progetto, senza portare a termine quelli che agli avrebbero consentito di guadagnare almeno due classi di efficienza energetica (condizione fondamentale per avere diritto all’agevolazione edilizia in questione), si rischia l’accertamento fiscale con sanzione per indebita fruizione del beneficio fiscale, che si tratti di detrazione IRPEF o credito d’imposta, con o senza sconto in fattura.
Rendita catastale senza aggiornamento
Nei casi in cui l’intervento di riqualificazione rientrante in un progetto di Superbonus ha comportato un cospicuo incremento del valore del bene immobile, è possibile che si renda necessario un adeguamento della rendita catastale.
Su questo specifico punto, espressamente previsto dalla normativa oggi in vigore, mancano tuttavia chiare indicazioni di legge sulla casistica interessata dall’adempimento richiesto e sulla eventuale procedura da seguire.
Sono soltanto previsti eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, a seguito dei quali, piuttosto che una multa, scatterebbe l’aggiornamento automatico della rendita o comunque una richiesta di adeguamento secondo parametri evidentemente forniti dall’Amministrazione finanziaria al momento dell’accertamento.
Mancata comunicazione crediti incagliati
Tra le novità di fine 2023, con effetti da gennaio 2024, c’è anche l’obbligo di dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei propri crediti incagliati nel cassetto fiscale, qualora il mancato utilizzo degli stessi non dipenda dalla scadenza dei termini di legge.
Per i cessionari che hanno acquistato crediti ma non hanno potuto utilizzarli, è prevista la comunicazione di tale circostanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando la Piattaforma di Cessione Crediti. Lo prevede l’articolo 25 del Decreto Legge 104/2023.