La prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi non goduti decorre dalla fine del rapporto di lavoro, ma solo se il datore di lavoro dimostra di aver fatto tutto il possibile per consentire al dipendente la fruizione di questo suo diritto.
Anche in caso di dimissioni, quindi, il lavoratore deve ricevere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32807 dello scorso 27 novembre, esprimendosi in merito al ricorso di un dirigente medico al quale era stata negata l’indennità perché, con le sue dimissioni, avrebbe rinunciato alle ferie e ai riposi non ancora prescritti.
Secondo la Cassazione, invece, in caso di cessazione del rapporto di lavoro la perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva può verificarsi soltanto se il datore di lavoro riesce a comprovare:
- di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, anche formalmente;
- di averlo avvisato in modo accurato e in tempo utile;
- di avergli comunicato che, in caso di mancata fruizione, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Diversamente non viene meno il diritto all’indennità sostitutiva e dunque alla monetizzazione dei giorni di ferie non godute.