Al via la nuova procedura di accertamento con adesione, con un sconto sulle sanzioni, anche nel caso di recupero di crediti d’imposta. Le nuove norme sui controlli fiscali si applicano per gli atti emessi dal 30 aprile 2024.
Agli atti di recupero si applicano sia il contraddittorio preventivo informato (Dlgs. 219/2023), sia l’accertamento con adesione).
L’Amministrazione finanziaria non può più emettere atti di accertamento senza prima ricorrere al contraddittorio obbligatorio con il contribuente, mentre l’atto di recupero (motivato) deve essere notificato entro il quinto/ottavo anno (per crediti non spettanti/inesistenti) successivo a quello del suo utilizzo.
La riforma, attuata con apposito decreto, modifica anche la disciplina sull’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti ed i relativi atti di recupero.
Accertamento: le novità dal 30 aprile 2024
La revisione dell’accertamento tributario prevista dalla Legge Delega di riforma fiscale (attuata per questa specifica misura dall’art. 1 del DLgs. 13/2024) rimodula la disciplina dell’accertamento con adesione, distinguendola (anche per quanto riguarda le tempistiche) da quella prevista per il contraddittorio preventivo ex art. 6-bis legge n. 212/2000.
L’accertamento con adesione è infatti uno strumento attraverso il quale contribuente e Fisco possono raggiungere un accordo in seguito all’invio di un avviso di accertamento.
In entrambi i casi, però, si offre la possibilità di produrre elementi a propria difesa e di fornire chiarimenti.
Più opzioni per l’adesione all’accordo
Fra le novità spiccano nuove tempistiche e sconti sulle sanzioni. Per gli atti soggetti ad obbligo di contraddittorio, nel momento in cui il Fisco invia una comunicazione con lo schema di provvedimento (prima di emettere l’atto), d’ora in poi dovrà anche esserci l’invito a presentare istanza di adesione (rinunciando al contraddittorio ma ottenendo in cambio uno sconto sulle sanzioni).
A seconda dei casi, il contribuente ha tre diverse opzioni potendo:
- presentare istanza di adesione per avvisi di accertamento o rettifica, oppure per atti di recupero esclusi dall’applicazione del contraddittorio preventivo, entro il termine di presentazione del ricorso;
- presentare istanza di adesione per avvisi di accertamento o rettifica oppure per atti di recupero cui si applica il contraddittorio preventivo, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento;
- presentare istanza di adesione entro 15 giorni dalla notifica di avviso di accertamento o rettifica, oppure di atti di recupero per i quali si applica il contraddittorio preventivo, se in quella fase il contribuente ha presentato solo osservazioni sullo schema di provvedimento.
In base alla scelta compiuta, cambiano le sanzioni:
- se il contribuente aderisce allo strumento entro 30 giorni dalla comunicazione di accertamento, le sanzioni si riducono della metà;
- se non presenta l’istanza di adesione e riceve poi l’atto impositivo, avrà da quel momento altri 15 giorni per chiedere l’accertamento con adesione.
Recupero crediti: nuove tempistiche di accertamento
Modificando l’art. 5-quater del DLgs. 218/97, si reintroduce l’adesione al processo verbale di constatazione (pvc), con riduzione delle sanzioni a 1/6 se si invia una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.
In più, si introduce la disciplina degli atti di recupero per i crediti non spettanti o inesistenti e utilizzati indebitamente in compensazione: si potranno gestire con un procedimento accertativo unico e indipendente dalla natura del credito.
Lo strumento può essere attivato anche nel caso in cui venga contestata la fruizione irregolare di crediti d’imposta. Cambiano anche le scadenze per l’accertamento:
- 5 anni per il credito non spettante,
- 8 anni per i crediti ritenuti inesistenti.
L’adesione al procedimento comporta la riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo. E’ però preclusa la possibilità di restituirli a rate o in compensazione (come previsto negli altri casi di accertamento con adesione).
Altra regola: il contribuente che abbia già presentato istanza per l’utilizzo dello strumento non può riproporla dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento vero o proprio o la notifica di rettifica, né in relazione alle imposte sui redditi o IVA, né in relazione alle altre imposte indirette.