Il proprietario dell’immobile oggetto di ristrutturazione può recedere dal contratto di appalto stipulato con un’impresa edile, esercitando quanto previsto dall’ex Art. 1671 del Codice Civile.
A ribadire questa opzione è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 421 pubblicata l’8 gennaio 2024.
La decisione specifica anche la possibilità per il proprietario di richiedere sia la restituzione degli acconti già versati sia il risarcimento dei danni subiti, a causa di eventuali inadempimenti in corso d’opera ascrivibili all’impresa appaltatrice.
In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 C.C., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d’opera e addebitabili all’appaltatore e, in tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera.
È sempre la Cassazione a esprimersi in merito alla responsabilità del direttore dei lavori in caso di omessa vigilanza, che impone al professionista di rispondere in solido con l’appaltatore dei danni che ha subito il committente, qualora entrambi gli adempimenti abbiano contribuito a produrre il danno stesso.
All’esito dell’accertamento della responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza sull’attuazione dei lavori appaltati, questi risponde, in solido, con l’appaltatore dei danni subiti dal committente, ove i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dall’appaltante.