Si avvicina il debutto del CIN (Codice Identificativo Nazionale) per gli affitti brevi: partita la sperimentazione in numerose Regioni italiane, si parte a regime a regime con la nuova piattaforma nazionale entro il 1° settembre 2024.
Ad oggi, la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), è attiva in Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto.
Procedura CIN e sanzioni: entrata in vigore
Le nuove regole si applicheranno a livello nazionale dal 60esimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso sull’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico per l’assegnazione del CIN. E comunque, non oltre il 1° settembre 2024. Fino a quella data, non si applicano sanzioni. Lo ha specificato il Ministero del Turismo:
Gli obblighi, le sanzioni e le altre diposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.
Come funziona il CIN e come si chiede tramite BDSR
Il nuovo adempimento è stato istituito dal Decreto Anticipi (articolo 13-ter, DL 145/2023). Il decreto del 6 giugno 2024 definisce le procedure operative per l’interoperabilità con le banche dati regionali per l’allineamento delle strutture ed il conseguente rilascio del CIN (Codice Identificativo Nazionale), obbligatorio per le locazioni turistiche e affitti brevi, e attribuito dal ministero del Turismo previa richiesta di rilascio man mano che le singole Regioni aggiornano le strutture.
I gestori delle attività di locazione (in forma imprenditoriale ma anche i privati che affittano casa con contratto breve) devono infatti presentare domanda in via telematica, tramite apposita sezione del portale.
Per ottenere il rilascio del CIN i titolari di alloggi turistici e i gestori di strutture ricettive devono individuare le proprie strutture (già dotate di CIR) sulla BDSR e integrarne le informazioni (segnalando eventuali modifiche) su:
- tipologia di alloggio
- ubicazione
- capacità ricettiva
- soggetto che esercita l’attività ricettiva
- codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.
Chi deve richiedere il CIN e da quando
La procedura riguarda locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi e attività turistico-ricettive. Non sono previste eccezioni: anche l’affitto con contratto di affitto breve (meno di 30 giorni) di una sola unità immobiliare richiede il CIN. I soggetti coinvolti sono i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve.
Il Codice Identificativo Nazionale è dunque obbligatorio per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a:
- contratti di locazione per finalità turistiche,
- locazioni brevi (non solo in forma imprenditoriale),
- strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Si può avviare la procedura di assegnazione CIN, direttamente da questo link. Il portale consente di operare in veste di:
- titolare/gestore/delegato di una struttura ricettiva che vuole ottenere il CIN
- cittadino che vuole verificare l’esistenza di un CIN per una struttura ricettiva
- Regioni/Province Autonome e Comuni che vogliono verificare i dati delle strutture sul proprio territorio
Guida alla procedura di rilascio CIN
Una volta a regime, il meccanismo da seguire diventerà il seguente:
- prima si presenta domanda al Ministero del Turismo, tramite apposito portale telematico, che sarà attivato soltanto dopo che sarà stata realizzata la banca dati nazionale (anagrafe italiana di tutti gli immobili messi in affitto ai turisti o con contratto breve) e sarà stata resa interoperabile con le attuali banche dati regionali (quasi tutte le Regioni già rilasciano i CIR, ossia i codici identificativi regionali);
- al ricevimenti della domanda, il Ministero verifica la presenza, assieme alla domanda, dell’autodichiarazione dei requisiti relativi all’immobile (devono essere dotati di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti e di estintori portatili a norma di legge);
- a quel punto avviene il rilascio del CIN da parte del Ministero, con la procedura che assegna un codice identificativo, tramite procedura automatizzata.
Le Province di Trento e Bolzano, che hanno già procedure di attribuzione di codici specifici, dovranno aggiungere agli attuali codici un prefisso alfanumerico che li trasformerà in CIN.
Domanda CIN con auto-dichiarazione
Alla domanda online bisognerà allegare una dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza dettagliati nel comma 7 dell’articolo 13-ter del decreto.
- Per i gestori in forma imprenditoriale, i requisiti di sicurezza degli impianti sono quelli prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
- Per tutti i locatori: le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano (le indicazioni sulla tipologia di estintori sono contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del ministro dell’Interno 3 settembre 2021).
Obbligo di esporre il CIN
Una volta che il ministero avrà rilasciato il codice CIN, c’è l’obbligo di esporlo all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
L’obbligo di esporre il CIN negli annunci riguarda anche gli intermediari e i portali telematici.
Anche questo adempimento è rimandato a 60 giorni dopo l’attivazione della banca dati nazionale e del portale telematico per la domanda di CIN.
Obbligo di SCIA per attività imprenditoriali
Ricordiamo infine che le nuove disposizioni istituiscono l’obbligo di SCIA per chi gestisce l’attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale.
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Sanzioni per mancato CIN o SCIA
Chi affitta immobili senza CIN rischia una multa da 800 a 8mila euro, a seconda delle dimensioni dell’immobile. La mancata esposizione del CIN (codice rilasciato ma non esposto) comporta invece una sanzione da 500 a 5mila euro.
Per chi esercita l’attività di affitto turistico in forma imprenditoriale senza rispettare i requisiti di sicurezza, la multa va da 600 a 6mila euro per ogni violazione accertata. Se manca la SCIA nei casi in cui è richiesta (attività imprenditoriale), la sanzione varia da 2mila a 10mila euro.