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Liti tributarie e conciliazione in Cassazione: riforma 2024

di Anna Fabi

10 Gennaio 2024 08:58

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Riforma del processo telematico per i contenziosi tributari, in vigore le novità della delega fiscale: cosa è cambiato dal 4 gennaio 2024.

Udienze da remoto, firma digitale per testimonianza telematica o conferimento incarico al difensore, conciliazione in Cassazione: sono alcune delle novità contenute nel dlgs 220/2023 di riforma del contenzioso tributario.

La norma, attuativa della delega fiscale, è in vigore dal 4 gennaio. Vediamone i passaggi fondamentali.

Riforma del contenzioso tributario

La revisione del contenzioso tributario, prevista riforma fiscale, mira a velocizzare i processi e ad automatizzare quanto possibile le procedure.

Udienza a distanza

Le parti possono chiedere che il dibattito avvenga da remoto. Possono farlo nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza, da notificare alle altre parti costituite entro dieci giorni dalla trattazione. La segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.

Di norma, la controversia viene trattata in camera di consiglio, ma le parti possono chiedere l’udienza. In questo caso, è possibile che una sola delle due parti partecipi da remoto. Se una parte chiede che il dibattito avvenga in presenza e l’altra invece da remoto, l’udienza è in presenza e i giudici e il personale amministrativo devono partecipare in aula, mentre chi lo ha chiesto può collegarsi telematicamente.

Ci sono una serie di disposizioni tecniche sul modo in cui bisogna redigere i verbali nel caso di udienza da remoto. La regole fondamentale è che il luogo dal quale si collegano giudici, difensori, parti che si difendono personalmente e personale amministrativo, è considerato aula di udienza a tutti gli effetti.

Testimoni da remoto

Anche la testimonianza può essere resa da remoto, utilizzando modelli pubblicati sul sito della Giustizia tributaria e firma digitale (in caso contrario, cioè se il teste non ha la firma digitale, è richiesta ulteriore autenticazione).

Comunicazioni telematiche

La firma digitale può essere utilizzata anche per conferire l’incarico al difensore. Il quale, in ogni caso, può depositare l’atto telematicamente anche quando la procura avviene su supporto cartaceo.

Infine, il difensore deve comunicare ogni variazione dell’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata), alle altre parti e alla segreteria, la quale non è tenuta a cercarlo autonomamente e nemmeno a effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici devono utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.

E’ comunque previsto un decreto attuativo del ministro dell’Economia con le norme tecniche per il processo tributario telematico, e l’approvazione dei modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali.

Sentenza semplificata

Sono introdotte nuove semplificazioni in materia di contenziosi tributari: per esempio, il giudice decide con sentenza semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.

La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

Controversie

Per quanto riguarda l’impugnazione, le pronunce cautelari del giudice monocratico sono reclamabili in Corte di giustizia tributaria di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della Corte di primo grado sono impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Infine, le norme sulla conciliazione fuori udienza si applicano anche alle controversie pendenti in Cassazione. Si tratta di una possibilità in precedenza non prevista e che punta a smaltire contenziosi fermi per un valore di circa 40 miliardi di euro.