La cedolare secca sugli affitti brevi resta al 21% solo per il primo immobile locato dal 1° gennaio 2024, mentre se lo stesso proprietario ne affitta altre, sulle successive paga un’imposta con aliquota del 26%. Ma se il contribuente concede in locazione breve più volte nel corso dell’anno la stessa abitazione, si applica sempre l’aliquota del 21%: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, in relazione alle nuove regole previste dalla Legge di Bilancio.
Oltre alle nuove regole in Manovra 2024, lo ricordiamo, sono previste ulteriori novità legislative per le case vacanza. Vediamo come funziona la nuove cedolare secca sugli affitti brevi.
Cedolare secca sulle casa vacanza: quanto costa?
Per gli affitti con contratto di locazione breve (meno di 30 giorni), la cedolare secca si può utilizzare fino a quattro unità immobiliari. Sopra questa soglia scatta l’attività esercitata in forma imprenditoriale, con obbligo di apertura di partita IVA e tassazione ordinaria.
Gli “affitti brevi” o “turistici” si definiscono tali quando non superano, con riferimento a ogni singolo immobile, i 30 giorni all’anno di durata del contratto. Per questi contratti, la cedolare secca (imposta sostitutiva piatta sulla rendita dell’affitto) si può utilizzare fino a un massimo di quattro immobili per singolo contribuente in un anno.
Cedolare secca 2024 al 26%: su quali immobili?
Nel 2024 l’aliquota applicata è pari al 21% solo sul primo e sale al 26% per quelli ulteriori.
Il proprietario può scegliere per quale immobile continuare a pagare la cedolare secca al 21%, selezionandolo in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Su tutti gli altri immobili dati in affitto breve applicherà la tassa al 26%.
Obbligo di CIN: per quali affitti turistici?
La cedolare secca al 26% non è l’unica novità per le case vacanza dal 2024: la legge 191/2023 di conversione del Decreto Anticipi interviene a sua volta sul settore introducendo un nuovo adempimento, ossia in CIN – Codice Identificativo Nazionale.
Viene assegnato dal ministero del Turismo a tutti gli affitti turistici: locazioni brevi, strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
L’indicazione del CIN negli annunci è obbligatoria anche per intermediari immobiliari e portali telematici.
Quando entra in vigore il CIN?
E’ prevista un’apposita procedura per ottenere il CIN (che andrà poi esibito nella struttura turistica), il cui rilascio comporta l’invio di una domanda in cui si tiene conto di tutti i requisiti che deve vantare la struttura turistica. Ma per ora manca la piattaforma informatica, per cui il Ministero del Turismo ha disposto l’obbligo di attenersi alle regole regionali e di utilizzare CIR fin quando la nuova procedura non sarà operativa.
Non appena le nuove regole entreranno a regime, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si dovrà attestare la dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, di estintori portatili a norma di legge e dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa.
Ricordiamo infine ce, per chiunque eserciti in forma imprenditoriale (chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta), l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune in cui è svolta l’attività.