L’impresa che partecipa a una gara pubblica può essere esclusa se l’offerta economica prevede un costo del lavoro basato su un CCNL che non garantisce salari adeguati, violando l’articolo 36 della Costituzione.
A stabilirlo è stata recentemente una sentenza del TAR Lombardia, che ha giudicato obsoleto e non in grado di garantire un sistema retributivo adeguato il contratto collettivo di un’impresa esclusa da una gara pubblica per la partecipazione a un appalto.
La sentenza n. 2830/2023, nello specifico, ha ritenuto che dall’offerta economica presentata emergesse una retribuzione per i lavoratori non conforme ai principi di sufficienza e proporzionalità previsti dalla Costituzione, soprattutto considerando che il bando prevedeva attività di alto profilo.
Il TAR ha di fatto confermato quanto emerso da un’altra recente sentenza sulla congruità della retribuzione, secondo cui il criterio principale per stabilire resta l’articolo 36 della Costituzione: se l’applicazione di un CCNL non la rispetta, non è legittimo perchè non la garantisce.
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Stando alla normativa vigente, lo ricordiamo, prima dell’aggiudicazione delle gare pubbliche spetta alla stazione appaltante verificare che il costo del personale non sia inferiore agli standard sui minimi salariali messi nero su bianco dalla legge.