Le compagnie assicurative sono tenute a fornire agli eredi ed ai chiamati all’eredità i dati dei beneficiari delle polizze vita stipulate dalla persona deceduta, seppure effettuando precise verifiche.
Lo afferma il Garante della Privacy con il principio n. 520/2023, specificando che gli eredi tali e potenziali possono accedere ai dati sulle polizze assicurative del defunto in quanto portatori di una “posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio”.
Beneficiari polizze vita: chi ha diritto a conoscerli?
Il parere del Garante Privacy è contenuto nel recente Provvedimento interpretativo in materia di esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e di chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, con particolare riferimento a quelli dei beneficiari di polizze vita (artt. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dai personali, del 26 ottobre 2023.
La riservatezza dei dati personali, afferma il Garante, non ha un valore assoluto. Per cui, il titolare del trattamento deve contemperare questo diritto con quello di difendersi in giudizio, esercitato da colui che accede ai dati personali della persona deceduta.
l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l’interesse, ove autentico e non surrettizio, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio.
La procedura da seguire
A fronte della richiesta di conoscere i nominativi dei beneficiari delle polizze, la compagnia di assicurazioni deve eseguire un “controllo in negativo”, ossia deve verificare che non si tratti di un’istanza pretestuosa. Come? Verificando la sussistenza dei presupposti:
- che il soggetto che esercita il diritto di accesso ai dati del defunto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all’eredità o di erede;
- che l’interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell’accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.
Anche chi riceve i dati personali dei beneficiari delle polizze vita, tuttavia, è tenuto a rispettare rigorosamente la finalità di tutela dei propri diritti successori in sede giudiziaria.