Il rateo pensione di dicembre 2023 prevede come noto il pagamento del conguaglio anticipato sulla rivalutazione definitiva rispetto allo scorso ano (+0,8%, rapportato alle diverse aliquote di perequazione per fascia di reddito pensionistico), nella quale si inserisce anche il bonus 155 euro (pari a 154,94 euro per l’anno 2023) di cui all’art. 70, comma 7, della Legge 388/2000.
Si tratta del bonus introdotto nel 2001 regolamentato con Circolare n. 68 del 20 marzo 2001, ossia l’importo aggiuntivo noto come bonus tredicesima pensionati.
Pagamento bonus tredicesima pensione da 155 euro
L’INPS ha chiarito che il recupero sulla perequazione comprende anche l’importo aggiuntivo di 155 euro concesso nel 2023 attribuito a oltre 346.000 beneficiari. A rivalutarsi sono i limiti di reddito per il diritto al beneficio.
Per quanto riguarda l’importo messo in pagamento:
- per le pensioni gestite nei sistemi integrati il pagamento è effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo;
- Per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI il pagamento è effettuato dalle Strutture territoriali competenti, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
L’importo del bonus è stato riconosciuto in via provvisoria tenendo conto di quello della pensione e dell’ultimo reddito registrato non antecedente al 2019.
A chi spetta il bonus tredicesima
Il bonus, come ricorda l’INPS, spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, comprese le forme pensionistiche relative alle gestioni private ed ex Enpals.
Il contributo non è previsto, invece, per le pensioni di invalidità civile, per le pensioni sociali, per chi percepisce gli assegni sociali gli assegni di esodo, le isopensioni e le rendite facoltative concesse in caso di inabilità.
Sono parimenti escluse le seguenti formule di pensione: 044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).
Infine, non spetta l’importo aggiuntivo neanche sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.
Nuovi limiti di reddito per l’importo aggiuntivo
Il limite reddituale è rivalutato stato determinato in base all’indice di perequazione definitivo pari al +8,1%.
- Aumento massimo: 154,94
- Limite di importo annuo: 7.538,16
- Soglia di reddito per il diritto all’importo aggiuntivo: 11.074,83 se solo oppure 22.149,66 se coniugato.