Con l’entrata in vigore della legge 170/2023, di conversione del Decreto Proroghe (DL 132/2023) intervengono due novità in materia di Codice Appalti, su conflitto d’interessi e procedure con negoziazioni. Nel frattempo, il ministero dei Traporti fornisce istruzioni sugli affidamenti sotto soglia.
Vediamo tutte le novità intervenute, fra nuove norme e documenti di prassi.
Codice Appalti, cambia il conflitto d’interessi
Nell’articolo 15 quater della Legge 170/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre e in vigore dal giorno successivo, ci sono due modifiche al Codice dei contratti (dlgs 36/2023).
Innanzitutto, viene in qualche modo ampliato il concetto di conflitto di interessi di persone che intervengono nelle procedure, a qualsiasi titolo. La norma precedente circoscriveva l’ambito alla presenza di un qualsiasi interesse personale che potesse rappresentare una minaccia «concreta ed effettiva» all’imparzialità di aggiudicazione.
Il nuovo testa elimina proprio questa locuzione, quindi la minaccia non deve essere «concreta ed effettiva», ma basta che ci sia un interesse potenzialmente in confitto con la terzietà dell’aggiudicazione. Tecnicamente, il Decreto Proroghe va a correggere l’articolo 16, comma 1, del nuovo Codice Appalti, che quindi diventa così formulato:
si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
Procedure competitive con negoziazioni
La seconda modifica riguarda le procedure competitive con negoziazioni, e alza il termine minimo di ricezione delle domande a 30 giorni dal bando di gara, dagli attuali 10. In questo modo, il termine viene allineato a quelli delle altre procedure (procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione) e alle direttive europee.
Chiarimenti MIT sugli affidamenti sotto soglia
Per quanto riguarda gli affidamenti sotto soglia (articolo 50 del Codice Appalti), la circolare del Ministero dei Trasporti 298/2023 chiarisce che possono essere applicati anche per procedure aperte o ristrette.
Le procedure sotto soglia sono le seguenti:
- affidamento diretto per lavori fino a 150mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- affidamento diretto per servizi e forniture fino a 140mila euro ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 150mila euro e inferiore a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 dello stesso Codice dei contratti (5,382 milioni di euro per appalti pubblici di lavori e concessione);
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140mila euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 (che vanno da 140mila a 1 milione di euro).
Al di sotto di queste soglie, sottolinea il MIT, possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell’operatore economico, in applicazione del principio del risultato che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività.
E vanno interpretate e applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette.