L’INPS ha fornito nuove istruzioni per l’accesso all’Assegno straordinario di Solidarietà da parte dei lavoratori coinvolti nei processi di agevolazione all’esodo pensionistico (incentivo all’esodo), ad integrazione delle indicazioni già fornite con le circolari n. 123/2011, 90/2015 e 104/2015.
In particolare, per l’esposizione nella denuncia della contribuzione (flusso Uniemens) di dicembre 2023 dell’Assegno a carico dei datori di lavoro destinatari dei Fondi di solidarietà, per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD): è necessario valorizzare con il tipo copertura “X” l’elemento <Settimana> dalla competenza del mese.
Assegno straordinario di Solidarietà per 5-7 anni
L’Assegno straordinario è la prestazione economica erogata dai Fondi di solidarietà Bilaterali di cui al Dlgs 148/2015, a favore del lavoratore (di alcuni settori) che raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro i cinque anni successivi dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
E’ riconosciuto previo accordo aziendale o territoriale, nell’ambito di un processo di riorganizzazione aziendale di imprese destinatarie dei Fondi di solidarietà del Credito ordinario, del Credito cooperativo, dei Tributi erariali, delle Poste Italiane, delle Ferrovie dello Stato, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Trentino.
L’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti da cassa integrazione salariale per datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti.
La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito INPS (diverso per ogni settore), sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda.
Il sussidio accompagna il lavoratore fino al raggiungimento dei requisiti ordinari per massimo 5 anni (in alcuni settori si arriva a 7 anni, ad esempio per i bancari e fondo), ed è pagata dall’INPS con le risorse del Fondo.
L’importo dell’Assegno straordinario di solidarietà è pari a quello della pensione che il lavoratore percepirebbe in base ai contributi necessari per la maturazione della prima pensione utile (accreditati durante il periodo di fruizione della prestazione del Fondo stesso). Questo Assegno resta fisso nel tempo e non è soggetto a rivalutazione.
L’alternativa Isopensione fino a 7 anni
Oltre all’Assegno straordinario di Solidarietà erogato dai Fondi Bilaterali per l’accompagnamento alla pensione degli esuberi aziendali di specifici settori, c’è anche una seconda algternativa, che opera con un meccanismo simile, ma con la differenza che a pagare il sussidio al lavoratore incentivato ad avviarsi alla pensione è il datore di lavoro stesso.
Si tratta dell’isopensione ed è uno scivolo pensionistico riservato alle aziende con più di 15 dipendenti: nel caso in cui ci siano eccedenze di personale, è concesso loro di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali per la collocazione degli esuberi vicini alla pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria. Fino al 2026, questo anticipo può arrivare fino ad un massimo entro 7 anni (invece degli ordinari 4 anni).