Chi è in procinto di eseguire lavori di recupero del patrimonio edilizio è spesso tenuto a inviare al Comune di residenza la CILA, vale a dire la “Comunicazione Inizio Lavori Asseverata”. Questo adempimento, tuttavia, non sempre è richiesto, soprattutto in caso di interventi di manutenzione ordinaria.
Vediamo quando non serve la CILA o altro titolo abilitativo e quando basta un’autocertificazione al Comune.
Interventi edilizi con e senza titolo abilitativo
La normativa relativa ai lavori edilizi prevede diverse tipologie di abilitazione amministrativa, in base alla tipologia di intervento: si parla alternativamente di concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori.
=> Edilizia Libera: interventi senza permesso
Quando non è previsto alcun titolo abilitativo ai fini delle agevolazioni fiscali (crediti e detrazioni) bisogna invece predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione) in cui va indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli stessi interventi rientrano tra quelli agevolabili.
In base al decreto legislativo n. 222/2016, la disciplina attualmente in vigore prevede:
- interventi in edilizia totalmente libera, senza alcun titolo abilitativo né comunicazione al Comune (CILA),
- interventi in attività libera con CILA e asseverazione tecnica,
- attività edilizia soggetta a permesso di costruire, per gli interventi elencati nell’articolo 10 del Testo unico sull’edilizia,
- attività edilizia soggetta a super SCIA, alternativa al permesso di costruire
- attività edilizia soggetta a SCIA (si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti in una delle categorie precedenti).
Autocertificazione in edilizia libera
La disciplina in vigore prevede che per gli interventi che rientrano nell’attività di edilizia libera (per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione al Comune), non è necessario predisporre la CILA. Appartengono a questo elenco gli interventi di messa a norma di edifici e impianti e alcuni di quelli indicati nell’articolo 16-bis del Tuir:
- lavori per adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
- interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’istallazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- interventi rivolti alla prevenzione degli infortuni domestici.
Ulteriori chiarimenti in materia sono forniti dal decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture (contenente in allegato il “Glossario Unico” delle opere realizzabili in attività di edilizia libera) e la Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 222/2016, nella “Sezione II – Edilizia”, con il titolo edilizio richiesto per ogni intervento.