Per assistere lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, un lavoratore che si trova nella condizione di caregiver familiare può utilizzare sia i congedi straordinari sia i permessi della Legge 104, applicando quindi il cumulo, purchè in giornate diverse. Lo precisa l’INPS, con il messaggio n. 4143 del 22 novembre.
Sebbene congedo straordinario e permessi ex Lege 104 non possano essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona, una recente modifica apportata dal Decreto 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.
Fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.
Come chiarisce il nuovo Messaggio INPS, quindi, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità è possibile accogliere:
una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001).
I benefici, tuttavia, specifica il Messaggio, non posso essere fruiti nelle stesse giornate in quanto istituti che rispondono alle medesime finalità di assistenza al disabile grave, da considerarsi alternativi.