Le scarse tutele offerte Decreto Salva-cantieri per il Superbonus rischiano di alimentare il contenzioso, sia fra i condomini e imprese che effettuano i lavori, sia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. L’ENEA segnala che almeno il 15% delle opere è ancora da realizzare, con la conseguenza che migliaia di cantieri potrebbero essere coinvolti in altrettanti contenziosi.
A fine 2023, in realtà, l’ordine dei Commercialisti aveva segnalato alcune norme di interpretazioni autentica che possono evitare cause civili, amministrative e tributarie. Vediamole in dettaglio per capire come sono applicabili.
Rischio contenziosi per taglio aliquota Superbonus
Dal primo gennaio 2024 il Superbonus è sceso al 70%, con poche eccezioni. Il problema è dato dai lavori con Superbonus 110% non ultimati al 31 dicembre 2023. La copertura offerta dal Decreto Salva-cantieri protegge soltanto pochissimi (famiglie a basso reddito). Dunque, il rischio è infatti che si aprano contenziosi legati:
- all’impatto che questa riduzione sulle clausole contrattali,
- nelle ipotesi in cui le nuove spese comportino un blocco degli interventi originariamente stabiliti,
- nel caso di agevolazioni fiscale già utilizzate a fronte della mancata ultimazione dei lavori edilizi.
Norme di interpretazione autentica per evitare liti
A fronte di queste casistiche, sono diverse le norme di interpretazione autentica che vengono possono essere prese a riferimento per dirimere questioni legali e fiscali. Riguardanoessenzialmente il caso di interventi per i quali sono stati liquidati sino al 31 dicembre 2023 stati di avanzamento lavori (SAL) con Superbonus al 110%.
Accordi fra committente e impresa
La norma che regola gli accordi fra committente e impresa esecutrice dei lavori prevede che, se il committente e l’impresa decidono di raggiungere un accordo sulle reciproche obbligazioni derivanti dallo sconto in fattura, l’impresa rinuncia a percepire il 30% di corrispettivo non più coperto da Superbonus e il committente rinuncia invece a qualsiasi pretesa per penali o risarcimenti di danni derivanti dal ritardo nell’ultimazione dei lavori agevolati.
In questo caso il Superbonus spetta nella misura del 70% del corrispettivo comprensivo della parte rinunciata dall’impresa, e la spesa si considera comunque sostenuta alla data di emissione della fattura con applicazione dello sconto, a prescindere dalla data di pagamento della parte di tale spesa non coperta dallo sconto stesso, e ferma restando, in ogni caso, la necessità di ultimare i lavori per consolidare il diritto alle agevolazioni spettanti.
Questa norma assicura all’impresa di non perdere il diritto al credito d’imposta al 70% previsto dal 2024 nei casi in cui il committente non sia in grado di pagare il residuo 30%.
Norma per evitare contenzioso tributario
La mancata ultimazione dei lavori negli anni successivi al 2023 non legittima l’Amministrazione finanziaria al recupero delle agevolazioni Superbonus già fruite mediante l’esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito d’imposta, esercitate sulle spese relative ai predetti SAL.
Lo ha confermato anche il Decreto Salva-cantieri. Per chi prosegue lavori già avviati è prevista una sanatoria per evitare la restituzione delle somme fruite con agevolazione maggiorata da coloro che non hanno finito i lavori entro il 31 dicembre 2023.
Questa regola proteggerebbe l’incentivo fiscale già utilizzato nei casi in cui si determini una situazione di stallo che comporti la mancata ultimazione dei lavori agevolati dovuta all’impossibilità per il committente di pagare il 30% delle spese per la prosecuzione dei lavori nel 2024.
In pratica, in questi casi è esclusa la possibilità di recuperare l’incentivo fiscale già fruito nel 2023 sotto forma di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito d’imposta.
Effettuazione congiunta di interventi trainati e trainanti
Se gli interventi “trainati” sono realizzati nell’intervallo di tempo compreso tra l’inizio e la fine della realizzazione dei quelli “trainanti”, il requisito di effettuazione congiunta sussiste anche con riferimento agli interventi “trainati” per i quali l’emissione della fattura, con sconto sul corrispettivo che azzera il netto da pagare per l’intervento stesso, sia avvenuta in data successiva alla fine della realizzazione dei lavori relativi agli interventi “trainanti”.