Cambiano le definizioni di disabilità, la procedura di accertamento e le linee guida per stabilire i livelli essenziali delle prestazioni: le nuove regole sono contenute in due decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri il 3 novembre, contenenti misure a integrazione di quanto previsto dalla Legge 104/1992.
Vediamo le novità di legge in materia (in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227), il dettaglio delle nuove misure e cosa prevedono nella pratica.
Come cambiano definizione e valutazione di disabilità
Il primo provvedimento interviene con norme relative alla definizione della condizione di disabilità, all’accertamento multidimensionale di tale condizione e alla realizzazione del progetto di vita personalizzato della persona disabile.
Nuova definizione di disabilità
Sul primo fronte, introduce una definizione che non deriva più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia ma è intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita.
Questa definizione, coerentemente con i principi contenuti nella legge delega, si inquadra nella classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF): il loro utilizzo congiunto fornisce un quadro più ampio e significativo della salute delle persone.
Nuovo accertamento della disabilità
Per quanto riguarda l’accertamento delle diverse forme di disabilità, è prevista una nuova procedura INPS dal 1° gennaio 2026, che unifica gli attuali processi di accertamento della condizione di disabilità, dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordo-cecità, degli alunni con disabilità e degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.
La procedura unificata prevede un percorso a step.
- Il procedimento è attivato da un certificato medico introduttivo ed è distinto dalla successiva valutazione multidimensionale volta alla predisposizione di un progetto di vita della persona con disabilità.
- Dopo questa valutazione di base, la persona con disabilità può chiedere di avviare un procedimento di valutazione multidisciplinare (bio-psico-sociale) effettuata da un’unità di cui fanno parte anche la persona con disabilità e soggetti delle istituzioni e degli enti assistenziali coinvolti nella fase attuativa.
- Partendo dagli esiti della valutazione di base, vengono in questo modo identificati elementi riferiti al concreto contesto sociale in cui la persona svolge la propria vita.
- Infine, viene previsto il cosiddetto diritto all’accomodamento ragionevole, ovvero un procedimento consistente in modifiche e adattamenti ritenuti necessari, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali.
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Per il 2025 è prevista una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione della nuova valutazione finalizzata anche all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento.
Una cabina di regia per stabilire i LEP
Il decreto che definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) istituisce una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui fanno parte – oltre ai ministri competenti – anche un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, il presidente della Conferenza delle Regioni, il presidente dell’ANCI e i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.
Questo organismo ha i seguenti compiti:
- elaborare linee guida per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni LEP;
- riconoscere il progetto individuale di vita come essenziale delle prestazioni;
- verificare le modalità di integrazione tra LEP e LEA (livelli essenziali di assistenza);
- assicurare il coordinamento della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile.