Rinviata la restituzione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato dalle imprese: lo prevede il Decreto Fiscale Collegato alla Manovra 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 19 ottobre 2023.
Vediamo come funziona la proroga e quali sono i nuovi termini di adesione alla sanatoria e di riversamento delle somme disposti nel decreto 145/2023.
Bonus Ricerca e Sviluppo da restituire
La proroga riguarda le imprese che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il Bonus Ricerca e Sviluppo. Il termine per ricorrere alla procedura disposta appositamente per restituire la somma slitta da 30 novembre al 30 giugno 2024. Entro questa data, bisogna inviare all’Agenzia delle Entrate la richiesta di riversamento, specificando i periodi d’imposta in cui è stato maturato il credito per cui viene presentata la domanda, gli importi da restituire e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.
Bisogna ora attendere i provvedimenti dell’Agenzia delle entrate per l’aggiornamento dei modelli di trasmissione in base alle nuove scadenze.
Riversamento credito d’imposta: le nuove date
Il riversamento delle somme indebitamente utilizzate va effettuato entro il 16 dicembre 2024, con uno slittamento di un anno rispetto alla precedente scadenza del 16 dicembre 2023. Resta la possibilità di pagare in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali, fino al 16 dicembre 2025, applicando i relativi interessi.
Tutti i dettagli sono contenuti nell’articolo 5 del decreto, che sostanzialmente aggiorna i termini previsti dal dl 146/2021, di cui restano valide tutte le altre disposizioni.
Quali Bonus R&S sono sanabili
Sono sanabili i crediti d’imposta fruiti entro il 21 ottobre 2021, e maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il riversamento avviene senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sono sanabili solo i seguenti errori:
- imprese che hanno realmente svolto attività di ricerca e sviluppo in tutto o in parte non ammissibili all’agevolazione;
- errata interpretazione della norma relativa ad attività di ricerca e sviluppo svolta nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016 in base a contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri UE, o aderenti allo Spazio economico europeo o ancora compresi negli elenchi contenuti nel decreto del ministero delll’Economia del 4 settembre 1996;
- errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità o nella determinazione della media storica di riferimento.
Tax credit non sanabili
La possibilità di sanare la propria posizione è invece esclusa nei casi di condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, e quando manca la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Non è possibile attivarla anche se ci sono atti di recupero credito o impositivi già definitivi al 21 ottobre 2021. Se ci sono accertamenti o altri atti ancora in corso al 21 ottobre 2021 ma non definitivi, il riversamento è possibile ma deve riguardare l’intero importo, senza possibilità di rateazione.
La procedura si perfeziona con l’integrale pagamento del dovuto. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il decadimento dalla procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, una sanzione pari al 30% e l’applicazione degli interessi.