In scadenza il 16 gennaio il versamento dell’acconto IRPEF di novembre scorso per i contribuenti ammessi alla proroga: questi soggetti hanno la possibilità di versare le imposte subito oppure di dilazionare il dovuto in cinque rate mensili, a partire dalla stessa data di gennaio.
Il nuovo calendario dei pagamenti è previsto dal Decreto Anticipi (articolo 4, decreto legge n. 145/2023), mentre le istruzioni per il versamento sono contenute nella Circolare 31/E dell’Agenzia delle Entrate.
Vediamo come si paga l’acconto e come procedere nei casi particolari.
Acconti di novembre entro il 16 gennaio: come funziona
La proroga riguarda il secondo acconto delle tasse di novembre, ossia quelle derivanti dal Modello Redditi 2023. La rimodulazione si applica al solo anno d’imposta 2023. E’ una disposizione che va nella direzione tracciata dalla Riforma Fiscale, che prevede una migliore distribuzione del carico fiscale per i lavoratori autonomi.
Vediamo come si configura il nuovo calendario per il pagamento delle imposte dirette delle Partite IVA e chi può accedere all’opzione.
Come si paga il 2° acconto IRPEF a gennaio
Le Partite IVA che nel 2022 hanno registrato ricavi o compensi fino a 170mila euro, possono pagare il secondo acconto IRPEF entro il 16 gennaio 2024, oppure, sempre partendo da questa data, possono dilazionarlo in cinque rate di pari importo. La proroga è rivolta solo a determinati contribuenti.
Per poterne usufruire, bisogna essere titolari di partita IVA e avere dichiarato, per l’anno d’imposta 2022, ricavi o compensi non superiori a 170mila euro. Per verificare la soglia, si devono considerare i compensi e i ricavi dichiarati per l’anno d’imposta 2022, come specificato nell’articolo 57 del Tuir. È importante considerare tutti i ricavi, come indicato nell’articolo 85 del Tuir.
Non tutti possono dunque beneficiare del rinvio. Sono esclusi:
- le persone fisiche senza partita Iva,
- le persone fisiche con partita Iva che hanno dichiarato, per l’anno d’imposta 2022, ricavi o compensi superiori a 170mila euro,
- i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Proroga acconto per imprese familiari e coniugali
Per queste tipologie di imprese, si deve fare riferimento all’ammontare totale dei ricavi. Se una persona fisica svolge un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si deve considerare la somma dei ricavi e dei compensi. Il rinvio si applica solo al titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale, non ai suoi collaboratori.
Regole per le attività agricole
Per le persone fisiche che svolgono attività agricole o attività agricole connesse (es. agriturismo, allevamento), si deve considerare il volume d’affari del 2022 (campo VE50 del modello di Dichiarazione IVA 2023).
Se il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione IVA, si considera il fatturato totale del 2022. Se il soggetto svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si considera il volume d’affari totale.
Rateizzazione acconto IRPEF da gennaio 2024
La scadenza per il versamento del secondo acconto IRPEF (imposte dovute per il 2023, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi) è dunque fissata al 16 gennaio 2024. Il secondo acconto IRPEF si può pagare:
- in un’unica soluzione senza interessi
- in cinque rate mensili di pari importo, dal 16 gennaio al 16 maggio, con interessi dalla seconda rata in poi.
Riepilogo importi e scadenze
- Primo acconto al 40% già pagato entro il 30 giugno oppure a luglio per contribuenti ISA.
- Secondo acconto al 60% (o unico versamento per importi inferiori a 257,72 euro):
- pagato entro il 30 novembre 2023 per i redditi superiori a 170mila euro;
- da pagarsi entro il 16 gennaio 2024 (unico versamento o prima di cinque rate) per redditi 2022 entro 170mila euro.
Come si calcola l’acconto IRPEF di novembre
Di norma l’acconto IRPEF complessivo da versare nell’anno è pari al 100% dell’ultima imposta dichiarata e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento se l’acconto è inferiore a 257,52 euro, entro il 30 novembre o, con le nuove regole, il/dal 16 gennaio 2024;
- due rate se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro (dopo il primo 40% già pagato a giugno), pari al 60% sull’importo complessivo dovuto, da pagarsi entro il 30 novembre o, con le nuove regole, il/dal 16 gennaio 2024.
È possibile non pagare l’acconto IRPEF 2023?
L’acconto IRPEF non è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno (riferita all’anno d’imposta precedente) – al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze – è superiore a 51,65 euro.
Verso la mensilizzazione delle imposte
La proroga dell’acconto è stata disposta solo per quest’anno. Questo, perché entro fine 2024 si auspica che possa entrare a regime la mensilizzazione degli acconti prevista dalla riforma fiscale, la cui attuazione è demandata a singoli decreti legislativi.
L’intenzione del governo era quella di anticipare la riforma con una rimodulazione dei pagamenti che in qualche modo ricalcasse il concetto della mensilizzazione (si paga mese per mese) al posto di quello degli acconti (si paga prima).
Per quanto riguarda la tassazione del lavoro autonomo, la legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023) prevede che resti immutato il sistema di calcolo di saldi e acconti ma con:
una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti di acconti e saldi e un’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto.
Ulteriori dettagli sono contenuti nella Circolare n. 31/E, pubblicata il 9 novembre scorso.