La normativa attuale impone la sospensione del Reddito di Cittadinanza ai nuclei familiari che hanno completato la fruizione delle sette mensilità nell’anno in corso. L’INPS, tuttavia, specifica in quali casi è possibile proseguire la fruizione della misura con una circolare ad hoc.
Nel messaggio n. 3510 del 6 ottobre, infatti, l’Istituto di Previdenza sottolinea come, a beneficiare dei RdC anche oltre le sette mensilità possono essere i nuclei familiari che hanno al loro interno:
- persone con disabilità;
- minorenni;
- persone con almeno sessant’anni di età;
- percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro.
Nel caso di nascita di un figlio, in particolare, possono avvenire due condizioni differenti:
- se la nuova DSU è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di Cittadinanza o in quello successivo, la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità;
- se il requisito matura successivamente al primo mese di sospensione o la DSU viene presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza che non verrà bloccata dalla domanda sospesa e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.