L’INPS è sempre legittimato a pretendere i contributi previdenziali omessi, anche nel caso in cui non vi siano richieste da parte del lavoratore volte a evidenziare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione, con 26588 del 14 settembre 2023, ha sottolineato che l’Ente previdenziale può inviare cartelle esattoriali per la richiesta dei contributi omessi nell’ambito degli appalti irregolari, specificando che questa azione è valida anche se il lavoratore non ha chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro.
Questa Corte è costante nell’affermare che, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale. Non è necessaria, pertanto, la previa azione del prestatore di lavoro, volta all’accertamento dell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.
I giudici, inoltre, hanno specificato che il regime previdenziale non può essere condizionato all’iniziativa del lavoratore che denuncia l’irregolarità, sottolineando come il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale siano caratterizzati ciascuno da una propria autonomia.