La normativa relativa al Superbonus ha introdotto una serie di semplificazioni da applicare alle delibere condominiali ai fini dell’approvazione degli interventi edilizi, tuttavia se l’oggetto di discussione è il decoro architettonico è necessaria l’approvazione all’unanimità, in quanto anche un solo parere negativo può compromettere i lavori.
Delibera condominiale Superbonus: nuova sentenza
Il Tribunale di Sulmona si è recentemente pronunciato in merito al la questione, dirimendo i dubbi in proposito. Con la stessa sentenza (la n. 234/2023 del 1° agosto 2023) è stato chiarito che non è neppure possibile limitare la proprietà individuale dei condòmini, in assenza del consenso unanime.
La modifica alla proprietà esclusiva (nel caso specifico, la riduzione dello spazio calpestabile dei balconi), è consentita solo con l’unanimità.
I giudici, nel dettaglio, si sono pronunciati in merito al ricorso contro l’autorizzazione ai lavori condominiali avanzato da due condòmini, contrari alla posa del cappotto termico perché considerato in grado di incidere negativamente sia sugli spazi privati sia sull’estetica del fabbricato.
Il Tribunale ha accolto la richiesta di blocco dei lavori, sottolineando come per far valere la nullità di una delibera non siano previste scadenze temporali precise per l’impugnativa.
A stabilire se un intervento edilizio genera un’alterazione del decoro architettonico è il giudice di merito, mentre secondo l’articolo 1120 del Codice Civile il divieto di realizzare interventi che impattano sulla sicurezza e sul decoro architettonico viene considerato incondizionato.