La disciplina che regola gli appalti prevede l’applicazione della clausola sociale, imponendo all’impresa che subentra nella gara d’appalto di assorbire il personale dipendente presso l’impresa aggiudicataria.
Secondo quanto confermato da una recente sentenza del TAR del Lazio, tuttavia, la clausola sociale può essere applicata parzialmente e con limitazioni. La sentenza n. 13442 del 25 agosto 2023, infatti, ha specificato e ristretto l’ambito di applicazione della clausola sociale, anche richiamando le linee guida ANAC:
L’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario.
Secondo l’ANAC, precisamente, Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile compatibilmente sia con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto, sia con la pianificazione e l’organizzazione definita dall’impresa che assume.
Il TAR, quindi, conferma che l’impresa subentrante può far valere la sua libertà organizzativa e che l’applicazione della clausola sociale non include a prescindere un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa precedente.
Il TAR, infine, fa anche riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7922 del 2021, secondo la quale alla clausola sociale non deve essere attribuito un effetto rigidamente escludente:
L’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente deve essere contemperato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto.