Fra i requisiti di accesso all’assegno di inclusione, che dal prossimo primo gennaio 2024 sostituirà il reddito di cittadinanza, c’è il valore del reddito familiare, che non può essere superiore a 6mila euro, moltiplicato per la scala di equivalenza.
Vediamo con precisione quali sono le voci che rientrano nel reddito familiare, con l’aiuto della Guida INPS alle misure contenute nel Decreto Lavoro (DL 48/2023).
Come si calcola l’Assegno di Inclusione ADI
Il computo dei redditi è importante perché determina anche la quantificazione dell’assegno ADI che è un’integrazione fino alla concorrenza di 6mila euro, che diventano 7.560 se nel nucleo ci sono solo over 76 oppure persone disabili (si aggiunge poi un’ulteriore quota per chi vive in affitto).
Redditi che concorrono al tetto massimo
In base al dettato normativo (articolo 2 dl 48/2023) sono inclusi innanzitutto tutti i redditi compresi nell’articolo 4, comma 2, del decreto del presidente del consiglio dei ministri 159/2013. Quindi:
- reddito complessivo IRPEF;
- redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
- ogni altra componente reddituale esente da imposta;
- redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA: rileva la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo IRPEF;
- redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina IMU non indicati nel reddito complessivo. I redditi dei fabbricati si calcolano rivalutando la rendita catastale del 5%, i redditi dei terreni rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario rispettivamente dell’80 e del 70%. Nell’importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all’estero non locati soggetti alla disciplina IVIE;
- il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, (esclusi depositi e conti correnti bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al primo gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti all’AIRE (anagrafe cittadini italiani residenti all’estero).
La Guida INPS fornisce ulteriori precisazioni. Sono comprese tutte le pensioni in corso, dirette o indirette, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità. E vanno inclusi i compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino all’importo complessivo di 15mila euro annui.
Redditi esclusi dal computo
Sono invece esclusi tutti i trattamenti assistenziali presenti nell’ISEE, tranne le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Sono esclusi anche:
- Assegno unico e universale;
- erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- misure di sostegno economico di carattere straordinario individuate nell’ambito dle progetto personalizzato, che sono aggiuntive rispetto al beneficio economico ADI;
- maggiorazioni compensative sancite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell’ADI;
- riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute;
- erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Ricordiamo infine che il valore del reddito familiare determinato in base a tutte le voci sopra indicate deve essere al massimo pari a 6mila euro, moltiplicato per la scala di equivalenza. Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Questi i valori:
- 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
- 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’art. 6, comma 5 (con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza);
- 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pa;
- 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.