Il diritto all’oblio per coloro che sono coinvolti in procedimenti penali o sono sottoposti a indagini di giustizia è correlato a diverse variabili, che spaziano dalla gravità dell’evento alla notorietà della persona:maggiore è la rilevanza pubblica dell’informazione, più esteso sarà il periodo per la sua deindicizzazione.
Chi detiene i dati è obbligato a rimuovere le informazioni che non rivestono più un interesse pubblico, storico o socio-economico. Ancor più se la persona coinvolta è stata poi giudicata estranea alla vicenda per la quale era accusata.
Il ruolo dei Motori di Ricerca del diritto all’oblio
Il motore di ricerca, che non può tecnicamente cancellare il dato, è obbligato a deindicizzarlo se il titolare non lo rimuove o se è irraggiungibile. Tuttavia, la decisione rimane in parte discrezionale. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente precisato questo punto.
Novità vengono però dalle più recenti disposizioni normative.
Cosa è cambiato con la riforma della giustizia
Con l’entrata in vigore della riforma della giustizia penale (decreto legislativo 150/2022), il nuovo articolo 64-ter del Codice di procedura penale prevede che una persona assolta, o nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di archiviazione, possa richiedere un’annotazione nella sentenza che disponga espressamente la deindicizzazione dei propri dati personali.
In pratica, sarà la Cancelleria del Giudice che emette la sentenza a inserire e firmare l’annotazione. Questa avrà valore vincolante sia per i motori di ricerca sia per i titolari del trattamento, senza necessità di ricorrere nuovamente al tribunale o all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Bilanciamento nella deindicizzazione
Nelle altre situazioni, è necessario effettuare un giudizio di bilanciamento che potrà comportare tempi diversi per la rimozione o la deindicizzazione dei risultati di ricerca.