I lavoratori in somministrazione che svolgono l’attività in sedi operative che si trovano nelle zone colpite dall’alluvione dello scorso mese di maggio hanno diritto all’ammortizzatore unico erogato dall’INPS.
Non rileva la sede dell’agenzia di somministrazione ma quella di lavoro. La precisazione è contenuta nel messaggio 2857/2023, che fornisce un’interpretazione autentica sull’ambito applicativo del beneficio previsto dal Decreto Alluvione.
Come funziona l’ammortizzatore unico INPS
L’ammortizzatore unico è un trattamento di importo pari alla cassa integrazione ordinaria, spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare l’attività lavorativa a causa dell’emergenza maltempo.
Introdotto dall‘articolo 7 del dl 61/2023, prevede che i beneficiari debbano essere residenti, domiciliati oppure in forze presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza.
In somministrazione rileva la sede di lavoro
L’INPS, su parere conforme del ministero del Lavoro, precisa che nel caso dei lavoratori in somministrazione la sede di lavoro rilevante debba «essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore».
- Se la sede produttiva/operativa dell’utilizzatore (l’azienda presso cui si svolge l’attività lavorativa) è ubicata in uno dei territori alluvionati, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto «a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione».
- Viceversa, se il lavoratore somministrato dipende da un’Agenzia di somministrazione con sede legale o operativa nei territori alluvionati ma svolge la prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta. A meno che il lavoratore non abbia residenza o domicilio in un Comune in stato d’emergenza.
L’ammortizzatore unico, specifica l’INPS, «può essere riconosciuto al lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023, risulti essere residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori in stato d’emergenza.
In questa ipotesi, l’integrazione al reddito è riconosciuta fino a un massimo di 15 giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa.
L’interpretazione è motivata con la ratio della norma, volta a fornire un nuovo strumento di tutela nelle ipotesi di impossibilità a prestare attività lavorativa a causa dell’emergenza alluvione.
La domanda all’INPS
La domanda va presentata dall’agenzia di somministrazione, che deve fornire una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla circolare 53/2023: