I contribuenti che intendono regolarizzare le posizioni sulle cripto-attività detenute dal 2016 al 2021 possono farlo entro il 30 novembre. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto modello e istruzioni per aderire alla procedura prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (commi da 138 a 142 della legge 197/2022).
Cosa prevede la sanatoria sulle cripto-attività
La Manovra 2023 ha previsto la possibilità di emersione per i contribuenti che non hanno indicato in dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021. Per fruire della sanatoria, devono presentare domanda di adesione e versare una sanzione per l’omessa indicazione in dichiarazione nella misura ridotta dello 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.
Se hanno anche realizzato redditi con le cripto-attività devono anche versare un’imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo.
Come presentare domanda di adesione
In applicazione della sanatoria, il Fisco ha pubblicato il 7 agosto un provvedimento attuativo della misura a disposizione di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate (articolo 5 del Tuir) residenti in Italia. In allegato è presente il modello di domanda per l’adesione alla misura di tregua fiscale. La domanda di regolarizzazione va presentata entro il 30 novembre.
Al modello vanno allegate la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 ed una relazione di accompagnamento con la documentazione probatoria eventualmente redatta secondo lo schema allegato al provvedimento.
Il modello va firmato digitalmente. In caso contrario, bisogna allegare le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza. Va inviato tramite PEC alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale.
E’ possibile avvalersi di un intermediario, in questo caso il professionista deve rilasciare copia al contribuente dell’istanza inviata, unitamente alle ricevute PEC di accettazione e consegna.
Il pagamento va effettuato prima della presentazione della domanda, dovendo allegare la ricevuta del versamento. Per il versamento si deve procedere in un’unica soluzione e non è ammessa compensazione. I codici tributo saranno oggetto di successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Sul portale dell’Agenzia delle entrate sono a disposizione il modello, le istruzioni di compilazione, lo schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione necessaria, le specifiche tecniche per l’invio.
Come si compila il modello di adesione
La compilazione del modello è relativamente semplice. C’è un frontespizio dedicato ai dati del contribuente e dell’eventuale professionista incaricato, e poi specifiche sezioni dedicate a:
- soggetti eventualmente collegati: vanno indicati i codici fiscali dei soggetti che presentano un collegamento con le cripto-attività oggetto della procedura di regolarizzazione;
- cripto-attività detenute: ci sono campi diversi per le cripto-valute e per le altre cripto-attività. Vanno indicati il valore detenuto al 31 dicembre dell’anno oppure quello al momento del realizzo.
- Imposta sostitutiva: l’importo dell’imposta sostitutiva del 3,5% per chi ha realizzato redditi (quindi, ha venduto le cripto-attività);
- Sanzione: importo della sanzioni per la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi.
- Dati del pagamento delle imposte e sanzioni.
Relazione di accompagnamento e documenti da allegare
Per quanto riguarda la relazione di accompagnamento, vanno indicate le date e il valore degli eventuali realizzi e va allegata tutta la documentazione probatoria utile per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle criptoattività e/o dei relativi redditi omessi. Può essere considerata documentazione probatoria:
- contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello,
- wallet address,
- numeri di transactionID,
- ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle criptoattività al soggetto che presenta l’istanza.