In base alla Legge 104, il lavoratore che assiste un familiare disabile ha diritto a essere assegnato alla sede più vicina al domicilio, purché il trasferimento tenga conto delle esigenze organizzative aziendali.
La Cassazione è recentemente intervenuta in merito, sottolineando che il diritto al trasferimento presso la sede aziendale più vicina al domicilio del familiare portatore di handicap può essere esercitato non solo in fase di assunzione, ma anche quando il rapporto di lavoro è già in corso.
Con l’ordinanza n. 21627/2023, infatti, i giudici hanno disposto il risarcimento a favore del lavoratore che per alcuni mesi è stato forzatamente inattivo, proprio a causa del ritardo con cui la sua azienda ha reso effettiva la nuova assegnazione.
=> Legge 104: limiti al trasferimento imposto al lavoratore
L’azienda ha dovuto risarcire il dipendente con un quarto dello stipendio i mesi e mezzo di ritardo, provvedendo anche a collocare il lavoratore presso la sede richiesta.
Occorre rammentare che, in materia di assistenza ai portatori di handicap, l’articolo 33, comma quinto, della legge 104/92, nel testo modificato dalla legge 53/2000 e dalla legge 183/10, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro.