Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (la n. 184 dell’08 agosto 2023) la Legge 102/2023 che riforma il Codice della proprietà industriale (CPI) – di cui al Dlgs 30/2025 e successive integrazioni e modificazioni – nell’ambito del PNRR.
L’obiettivo è quello di rendere più agevole l’accesso al sistema della proprietà industriale e a rafforzare il ruolo di brevetti, marchi e disegni per lo sviluppo d’impresa. Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 23 agosto.
Marchi: più tutele al Made in Italy
Tra le novità della riforma, c’è, tra le numerose misure previste, la possibilità di ottenere una tutela per disegni e modelli presentati a fiere nazionali ed internazionali e la possibilità di sequestrare prodotti contraffatti esposti nelle fiere (rivendicando la “priorità di esposizione”.).
Previsto anche il potenziamento dei presidi a tutela delle indicazioni geografiche e del procedimento di opposizione contro marchi che imitano le DOP del Made in Italy.
Brevetti: nuova titolarità e trasferimento alle imprese
Con il passaggio della titolarità delle invenzioni agli enti di ricerca e alle Università, si dovrebbe semplificare il trasferimento tecnologico e dell’innovazione dal sistema della ricerca a quello produttivo.
L’articolo 3 del Ddl prevede che i diritti che derivano dall’invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore/ricercatore, a meno che la stessa non depositi domanda o vi rinunci entro 9 mesi. All’inventore spetta una remunerazione minima del 50% degli introiti netti derivanti dallo sfruttamento economico, dedotti i costi sostenuti dall’ente in relazione al deposito della domanda di brevetto, registrazione e rinnovo.
Con il ddl vengono poi disciplinate le invenzioni generate da attività di ricerca finanziate dalle imprese: in questo caso si farà riferimento ad accordi negoziali privati, stipulati tenendo però conto di linee guida, da definire sulla base di criteri che dovranno essere fissati entro 60 giorni dal Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca.
Per quanto riguarda la validità, viene specificato che il brevetto per invenzione industriale ha durata di 20 anni dal deposito della domanda e scadenza nell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito. Senza possibilità di modifica o rinnovo.
Digitalizzazione del deposito
Si cancella l’obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all’Ufficio brevetti e marchi (Uibm) del ministero da parte delle Camere di commercio, rendendo digitale il processo di deposito delle domande. Inoltre, in alternativa al deposito della copia dei documenti, sarà possibile indicare anche solo i codici identificativi presenti in banche dati pubbliche.
In’altra novità è la possibilità di pagare le tasse di deposito brevetti anche successivamente rispetto alla presentazione della domanda di brevetto (entro un mese, ferma restando la data di deposito).
Nuovi importi del bollo sui depositi
Per quanto riguarda gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo, si fissano le seguenti tariffe:
- 48 euro per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d’impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a));
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16 euro per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno, con allegato uno o più dei seguenti documenti:
- lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
- richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
- rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera a-bis));
- 80 euro per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati(lettera b));
- 16 euro per ogni istanza di annotazione e per istanze diverse da quelle indicate nei punti precedenti (lettere c) e d)).