L’INPS, con il messaggio 2564 del 7 luglio 2023, ha fornito indicazioni relative alla definizione delle domande di riscatto della laurea, qualora sia stata esercitata l’opzione inerente al sistema contributivo e i periodi da riscattare siano indispensabili per il perfezionamento dei requisiti.
Per quali valgono le nuove indicazioni INPS
Come sottolinea l’INPS, le indicazioni riguardano solo i casi in cui si perfezionino i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo, vale a dire età inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996, almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996, ma solo se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare.
Le istruzioni non riguardano, invece, gli altri casi che rientrano nel campo di applicazione della circolare n. 6 del 22 gennaio 2020.
Come si calcola l’onere del riscatto con opzione al contributivo
Per quanto riguarda le modalità di calcolo e versamento dell’onere di riscatto, è possibile trovarsi di fronte a due possibilità:
- assicurato che matura un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995: l’opzione al sistema contributivo non può essere validamente esercitata e l’onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie;
- assicurato che raggiunge il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996 e/o il requisito di almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno 5 dal 1996): l’onere da riscatto è determinato mediante il criterio della riserva matematica, facendo riferimento al contributo minimo per fare acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, passando al sistema di calcolo misto e con il calcolo a percentuale per il restante periodo (agevolato in caso di riscatto del corso di studi universitario).
In ogni caso, la quota relativa al riscatto dei periodi indispensabili per il perfezionamento dei requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione può essere versata esclusivamente in unica soluzione.