Dal primo luglio, la riforma del processo tributario demanda la gestione in primo grado delle mini liti fiscali al giudice monocratico (un solo magistrato con funzione decisoria).
La ratio è quella di velocizzare la giustizia tributaria, separando contenziosi di modesto valore da cause di maggiore entità.
Liti fiscali fino a 5mila euro: le nuove regole
La norma è contenuta nella legge 130/2022, che aveva circoscritto le competenze al giudice unico per le liti fino a 3mila euro. Successivamente, il dl 13/2023 ha fatto slittare il debutto di questa nuova tipologia di giudizio alle vertenze presentate a partire dal 1° luglio, alzando contestualmente il tetto a 5mila euro.
Il valore della lite fiscale è calcolato partendo dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato: in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Per quanto riguarda la trattazione della vertenza, non cambia molto. In base all‘articolo 4, comma 4, del dlgs 546/1992, nel procedimento davanti al giudice monocratico si osservano le disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale.
Udienze in remoto con il giudice monocratico
In base alle nuove regole sulla giustizia tributaria digitale, le udienze davanti al giudice monocratico dal 1° settembre si svolgeranno esclusivamente a distanza.
Le parti possono chiedere, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria: in questo caso il giudice decide se accordare o meno l’udienza in presenza.
In tutti i casi in cui l’udienza si tenga a distanza, il giudice ha sempre la possibilità di consentire la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria.