Le pubbliche amministrazioni che effettuano controlli sulle imprese dovranno evitare intralci alle attività economiche, evitare duplicazioni e sovrapposizioni, pubblicare linee guida e FAQ e garantire l’accesso alle banche dati.
Sono alcuni delle novità del decreto Semplificazioni portato in Consiglio dei Ministri del 27 giugno ed a cui faranno seguito, nei prossimi mesi, ulteriori interventi a carattere settoriale.
Controlli snelli sulle attività economiche
Il nuovo decreto legislativo in materia di controlli sulle attività economiche, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (articolo 27, comma 1, legge 5 agosto 2022) è il primo tassello sui principi ai quali le amministrazione dovranno uniformarsi.
In particolare, dovranno rispettare principi di coordinamento, trasparenza, fiducia, proporzionalità e valutazione del rischio, ricorrendo anche a specifiche soluzioni tecnologiche, come l’intelligenza artificiale, purché siano progettate, sviluppate e applicate in coerenza al principio di proporzionalità al rischio.
In base a quanto previsto, sono però esclusi dalle nuove direttive i controlli in materia di incentivi alle imprese, sicurezza sui luoghi di lavoro, contrasto al lavoro nero, organizzazioni di volontariato del terzo settore e quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
I criteri di coordinamento e trasparenza
Per quanto riguarda i criteri di coordinamento e trasparenza, il decreto prevede che le amministrazioni debbano evitare duplicazioni e sovrapposizioni e recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell’impresa.
- E’ prevista a tale scopo la realizzazione di un censimento di obblighi e adempimenti che sono attualmente oggetto di controlli: entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, le PA dovranno trasmettere le relative informazioni relative al Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Inoltre, le amministrazioni dovranno pubblicare linee guida o FAQ, in modo che i soggetti controllati siano informati su tutte le fasi del ciclo del controllo, sull’utilizzo di strumenti orientati alla gestione del rischio e sugli esiti del controllo svolto.
- Le amministrazioni sono infine tenute a garantire l’accesso ai dati e lo scambio delle informazioni, anche attraverso l’interoperabilità dei sistemi informativi, secondo le previsioni e le modalità del Codice dell’Amministrazione Digitale CAD).
I funzionari che svolgono i controlli dovranno adottare avere un approccio collaborativo indicando, laddove rilevassero delle inadempienze, il modo corretto di rimediare.
Meccanismi di premialità
Il decreto legislativo sulla semplificazione dei controlli alle imprese prevede anche un meccanismo di premialità in base al quale, se l’attività economica risulta in regola dopo un controllo, non potrà subire verifiche ulteriori per i sei mesi successivi.
Questo vale anche per i controlli volontari: la norma concede infatti alle imprese di poter richiedere spontaneamente un controllo (con priorità per le micro e piccole imprese); in questo caso, se viene verificata la conformità, scatta lo stop ai possibili controlli nei successivi sei mesi.
Il meccanismo premiale non si applica tuttavia in ambiti particolarmente rischiosi per la salute pubblica o l’ambiente, o in casi disposti dalla Magistratura.
Controlli in base al rischio di violazione
Il criterio della valutazione del rischio va interpretato attraverso una programmazione annuale o pluriennale, su livelli territoriali, basata sul rischio di violazioni secondo la maggiore probabilità che si verifichi un pregiudizio all’interesse pubblico e secondo la relativa gravità.
Su tale base verranno definite frequenza e tipologia dei controlli, tenendo conto anche del settore in cui opera l’impresa, della dimensione dell’attività economica svolta, del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità o attestazioni equivalenti.
Il fascicolo informatico d’impresa
Gli esiti dei controlli dovranno confluire nel fascicolo informatico d’impresa. Questo documento contiene dati che, secondo il principio del once only, sono da utilizzare per elaborare indicatori sintetici di valutazione del rischio in base ai quali pianificare le eventuali successive verifiche e ispezioni, evitando ripetizioni ravvicinate.
Sanzioni sempre proporzionali
Infine, in tema di sanzioni, viene previsto che ad errori di tipo meramente formale, compiuti in buona fede e comunque sanabili, non corrispondano provvedimenti inutilmente punitivi, purché non vi siano reiterazioni e non si sia nel campo del diritto penale o in quello dell’Unione europea.