Il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo Regolamento UE relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, entrato in vigore dal 7 giugno 2023 in relazione agli indennizzi da versare ai viaggiatori in caso di ritardo dei treni.
A tal proposito, in caso di ritardo è previsto un indennizzo minimo calcolato come segue:
- 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
- 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.
La stessa normativa UE, tuttavia, sottolinea che un’impresa ferroviaria non è tenuta a corrispondere un indennizzo qualora venga dimostrato che il ritardo, la perdita di coincidenza o la soppressione del treno sia dovuto a:
- condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o gravi crisi sanitarie pubbliche che l’impresa ferroviaria non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare;
- colpa del viaggiatore;
- comportamento di terzi che l’impresa ferroviaria non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare, quali presenza di persone sui binari, furto di cavi, emergenze a bordo, attività di contrasto, sabotaggio o terrorismo.