Il Decreto Lavoro D.L. n. 48/2023) ha introdotto alcune semplificazioni relative agli obblighi di informazione che riguardano i contratti, riducendo i dati che devono essere riportati nella leggera di assunzione.
I datori di lavoro non sono più obbligati (come previsto dallo scorso 13 agosto in ottemperanza al cosiddetto Decreto Trasparenza, DLgs 104/2022) a inserire nella lettera di assunzione alcune specifiche informazioni, rimandando a quanto previsto dai CCNL.
Quali dati deve contenere il contratto individuale
In base alle novità del Decreto Lavoro, in vigore il 5 maggio 2023, una parte delle informazioni dovrà comunque essere indicata nel contratto individuale:
- identità delle parti;
- luogo di lavoro;
- sede o domicilio del datore di lavoro;
- inquadramento, livello e qualifica;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- tipologia di rapporto di lavoro;
- contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro.
Quali dati possono rimandare ai CCNL o aziendali
Le restanti informazioni, invece, saranno indicate solo nella contrattazione collettiva, anche aziendale:
- durata del periodo di prova;
- diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
- durata del congedo per ferie, nonché’ degli altri congedi;
- procedura, forma e termini del preavviso;
- importo iniziale della retribuzione e indicazione del periodo e delle modalità di pagamento
- programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario;
- variabilità della programmazione del lavoro, se il rapporto di lavoro non prevede un orario normale programmato;
- Enti e Istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi.