L’opera temporanea che non viene rimossa entro 6 mesi dalla sua installazione si trasforma in abuso edilizio, soggetto quindi a sanzioni penali.
Lo ha sottolineato il TAR dell’Emilia-Romagna, che con la sentenza 208/2023.
Il caso riguardava un contenzioso tra un’amministrazione comunale e uno stabilimento balneare, reo di non aver rimosso alcune opere amovibili oltre il termine della stagione, lasciandole sul posto per diversi anni.
Secondo il TAR si trasformano in questi casi in opere permanenti, soggette quindi all’autorizzazione ufficiale che di fatto non è stata richiesta.
Per poter sostenere che un’opera è temporanea – al di là della necessità di comunicazione all’Ente dell’installazione con specificazione dei motivi della contingenza ed urgenza, che nel caso in esame non risulta comunque effettuata dalla ricorrente – le opere devono comunque essere rimosse entro il limite massimo di sei mesi.
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Sulla base di queste motivazioni, il TAR ha specificato che la mancata rimozione delle opere entro detta scadenza comporta l’applicazione dall’art. 44 (comma 1 lettere B o C) del Testo Unico per l’Edilizia, relativo quindi alle sanzioni penali previste in caso di esecuzione di lavori in assenza o totale difformità del permesso di costruire.