Recependo quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia UE in merito al rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi speciali di protezione visiva (DSCV), l’INAIL ha diffuso la Circolare n. 11 del 24 marzo 2023, indicando i limiti di spesa e le modalità per la gestione della stessa.
Come sottolineato dall’INAIL, è necessario distinguere tra occhiali da vista e dispositivi DSCV: i primi non sono considerati come dispositivi di protezione individuale (DPI), né come dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV), pertanto, l’eventuale prescrizione di lenti correttive per il lavoratore non può comportare una spesa a carico del datore di lavoro.
Un discorso diverso riguarda i dispositivi DSCV, che sono diretti a:
correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.
In questo caso, i DSCV vengono acquistati dal lavoratore in base alle prescrizioni mediche e sarà proprio lo specialista oftalmologo ad effettuare il collaudo.
Per quanto riguarda il rimborso della spesa, il lavoratore deve presentare la fattura di acquisto alla struttura di appartenenza insieme al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente, allegando anche il documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo.
Sarà poi il datore di lavoro a rimborsare la spesa, IVA compresa, decurtandone le spese di bollo. Il rimborso comprende il costo della montatura fino al limite massimo di 150 euro.