Il ricorso alle dimissioni online permette di compiere l’intera la procedura telematica tramite il portale predisposto dal Ministero del Lavoro accedendo con SPID o CIE. Il lavoratore dipendente che ha intenzione di interrompere volontariamente il rapporto di lavoro, inoltre, è anche tenuto a indicare un periodo di preavviso come risulta dal CCNL o dall’accordo siglato con il datore di lavoro.
Può tuttavia capitare che il lavoratore abbia la necessità di procedere con una modifica della data di cessazione del rapporto di lavoro indicata inizialmente, spesso per andare incontro alle esigenze del datore di lavoro oppure per un diverso accordo raggiunto con l’azienda dopo aver mandato la lettera di preavviso.
In questo caso, non è necessario revocare le dimissioni e avviare una seconda procedura telematica, ma è sufficiente modificare la data di decorrenza anche oltre il termine dei sette giorni valido per un’eventuale revoca.
Come indicato dal Ministero del Lavoro con la circolare n.12 del 2016, infatti:
È opportuno ricordare che il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità (articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2015).
In caso di semplice modifica relativa al periodo di preavviso, che richiede lo spostamento della data di decorrenza delle dimissioni indicata nel modulo online, il lavoratore può dunque procedere con l’inserimento della nuova data senza ulteriori adempimenti.
Spetterà al datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione, inviando la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.