Nuova sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa: fino al prossimo 30 ottobre resta possibile ottenere gli sconti su imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto dell’abitazione principale anche senza trasferire la residenza entro 18 mesi o senza rispettare altri termini previsti per determinate fattispecie.
Pertanto, le agevolazioni prima casa restano semplificate fino al 30 ottobre, in base alle disposizioni originariamente pensate per il Covid.
Lo slittamento è contenuto nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe (convertito nella Legge 14/2023), ed è l’ennesimo dopo quelli che erano già stati previsti da precedenti leggi, per cui sostanzialmente questi termini sono sospesi dal 23 febbraio 2020 (con valore retroattivo dopo la ripresa dei termini ripresi dal 1° aprile 2022, ora nuovamente sospesi).
Tecnicamente, sono stati sospesi i termini previsti dalla nota II-bis all’Articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e quello previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998, per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Significa che restano sospesi fino al 30 ottobre i seguenti adempimenti:
- i 18 mesi dall’acquisto della casa entro i quali bisogna trasferire la residenza (in caso contrario si deve restituire il beneficio fiscale e pagare una sanzione);
- i 12 mesi entro cui ricomprare una prima casa dopo avere venduto un’altra abitazione acquistata con benefici prima casa;
- i 12 mesi dalla vendita dell’immobile per riacquistare una prima casa con il credito d’imposta, fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Restano però validi gli atti di revoca delle agevolazioni eventualmente notificati dall’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2022: il punto è che la precedente proroga era scaduta il 31 marzo 2022, data a partire dalla quale i termini avevano ripreso a decorrere.
Ora che il Milleproroghe li ha nuovamente fermati, con valore retroattivo dal 1° aprile 2022 e fino al 30 ottobre 2023, chi non ha ricevuto notifiche rientra nella proroga (e quindi ha tempo fino al 30 ottobre), mentre i provvedimenti di revoca delle agevolazioni già emessi dal 1° aprile 2022 al 28 febbraio 2023 restano validi e non si farà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.