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Tregua fiscale, il nuovo calendario per le sanatorie

di Anna Fabi

3 Aprile 2023 16:00

Calendario tregua fiscale: nuovi termini per violazioni formali, ravvedimento speciale liti pendenti, acquiescenza e sospensione processo tributario.

Non ci sono soltanto le proroghe per la sanatoria sulle violazioni formali e per il ravvedimento speciale sulle liti pendenti nel Decreto Bollette (DL 34/2023) pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma anche numerose altre rimodulazione dei termini in base ad una serie di novità introdotte sulla disciplina della definizione agevolata 2023.

Resta invece confermata la scadenza per la domanda di adesione alla Rottamazione quater, così come quella per lo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro, in entrambi i casi fissati al 30 aprile.

Per il resto, vediamo come cambia il calendario della tregua fiscale dopo le novità introdotte dal DL 34/2023 rispetto a quanto previsto dalla Legge di Bilancio.

Acquiescenza e liti pendenti

Si allarga il perimetro dell’acquiescenza agli accertamenti diventati definitivi per mancata impugnazione tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023. Questi atti, secondo la nuova norma, possono essere definiti entro il 29 aprile (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, avvenuta il 31 marzo) pagando 1/18 delle sanzioni.

Slittano poi le scadenze per la definizione delle liti pendenti: domanda e pagamento degli importi dovuti vanno effettuati entro il 30 settembre 2023, tre mesi in più rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno. Si possono fare fino a 20 rate, le prime dovute entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Ravvedimento speciale

Anche per il ravvedimento speciale c’è più tempo per pagare la prima rata, il termine non è scaduto lo scorso 31 marzo ma viene fissato al prossimo 30 settembre, quindi slitta di sei mesi. Il ravvedimento speciale serve per regolarizzare con una sanzione minima (un 18esimo del minimo edittale) violazioni in dichiarazione relative a periodi di imposta ancora accertabili (gli ultimi cinque anni). Le rate successive a quella del 30 settembre sono mensili nel 2023, e diventano trimestrali nel 2024, quindi 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, e poi 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Sanatoria errori formali

Il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024 sono le nuove scadenze delle due rate per la regolarizzazione degli errori formali, che originariamente in base al testo della Legge di Bilancio erano previste il 31 marzo 2023 e un anno dopo, il 31 marzo 2024. Questa seconda scadenza resta confermata, ma per la prima rata ci sono sette mesi in più, fino al prossimo 31 ottobre. Questo strumento di tregua fiscale (comma 166 legge 197/2022) consente di sanare irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022, pagando una multa forfettaria di 200 euro all’anno.

Sospensione dei processi

Un’altra novità riguarda la sospensione del processo tributario in corso. Per ottenerla, bisogna presentare richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata: il Decreto Bollette sposta il termine per la richiesta, ora entro il 10 ottobre 2023, dal precedente termine del 10 luglio 2023. Dunque, proroga di tre mesi per  chiedere la sospensione di un processo in corso, depositando in tribunale copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata).

Altre proroghe alla tregua fiscale

Altre novità del decreto bollette sulla tregua fiscale:

  • notifica al contribuente del diniego alla definizione agevolata: c’è tempo fino al 30 settembre 2024;
  • impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, e quello per la proposizione del controricorso in Cassazione: il termine sale da 9 a 11 mesi purché al 30 settembre 2024 sia stato notificato al contribuente il rigetto della definizione agevolata in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023 (questo ultimo termine era fissato al 31 luglio 2023);
  • accordo conciliativo con il Fisco per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 in primo e secondo grado: si può utilizzare fino al 30 settembre 2023 e non più al 31 luglio, quindi ci sono tre mesi in più.