Per le imprese resta fino al 30 giugno il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas, che è però condizionato dal prezzo della materia prima e scatta soltanto se nel primo trimestre 2023 tale costo è salito di almeno il 30% sul medesimo trimestre 2019. La misura è contenuta nel Decreto Bollette approvato in Consiglio dei Ministeri lo scorso 28 marzo.
Nel frattempo, è in arrivo un secondo provvedimento sulla rateizzazione delle bollette di luce e gas sui consumi delle imprese relativi agli ultimi sei mesi. Un’opzione, la rateazione, che però è alternativa ai bonus energetici per i mesi da ottobre a dicembre 2022. Vediamo tutto.
Crediti d’imposta nel Decreto Bollette
Il Decreto Bollette dettaglia i requisiti delle imprese con diritto ai bonus energia elettrica nel secondo trimestre 2023, nel rispetto della condizione relativa al rincaro dell’energia:
- imprese a forte consumo di energia elettrica, il credito di imposta si calcola in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata);
- imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica: il contributo è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.
Anche il bonus gas è condizionato al rincaro del prezzo, che nel primo trimestre 2023 deve essere superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019. A questa condizione, il credito d’imposta è così calcolato:
- imprese a forte consumo di gas naturale: credito di imposta sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale: contributo riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.
I crediti d’imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuti.
E’ possibile cedere il credito. I crediti d’imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).
Questi crediti d’imposta si applicano alle bollette del secondo trimestre 2023. Da gennaio a marzo erano validi le precedenti agevolazioni al 35% e 45%, che non prevedevano l’aumento del costo delle bollette pari almeno al 30% sul corrispondente mese del 2019.
Rateizzazione bollette: come funziona
Nel frattempo, sta per entrare in vigore un altro provvedimento, un decreto ministeriale (Imprese e Made in Italy, di concerto con Ambiente e Sicurezza energetica), che rende operativa la possibilità per le imprese di rateizzare le bollette di luce e gas relative al periodo che va dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, fatturate entro il 30 settembre 2023.
Queste bollette sono rateizzabili fino a 36 mesi, con un periodo minimo di un anno (12 mesi). Solo per la parte eccedente l’importo medio del periodo gennaio – dicembre 2021.
Il provvedimento contiene i dettagli sull’operazione e sulle garanzie che possono scattare (SACE): entro 15 giorni dal ricevimento delle bollette, l’impresa deve presentare domanda di rateazione al fornitore di energia tramite PEC, ma l’operazione richiede delle garanzie, in assenza delle quali non si può concludere. L’obbligo del fornitore di concedere la dilazione è dunque subordinato a due condizioni:
- una copertura assicurativa sull’intero credito da parte di una compagnia autorizzata;
- una riassicurazione SACE sulla suddetta polizza (pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, per effetto dell’inadempimento delle imprese clienti, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione).
In presenza di questi requisiti, il fornitore di energia rateizza l’importo eccedente l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo tra il 1° gennaio il 31 dicembre 2021. E riporta in bolletta la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione, i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.
Attenzione: l’impresa che sceglie la rateizzazione, rinuncia ai crediti d’imposta energia dell’ultimo trimestre 2022. Non ci sono al momento norme di coordinamento con la proroga, contenuta in Legge di Bilancio, del credito d’imposta anche per il primo trimestre del 2023.