Superbonus villette al 110% fino al 30 settembre, detrazione in dieci quote annuali in dichiarazione dei redditi anche per i privati, possibilità per le banche di convertire i crediti d’imposta edilizi in BTP a dieci anni, proroga al 30 novembre con remissione in bonis e sanzioni da 250 euro per le comunicazioni al Fisco oltre il 31 marzo delle cessioni a favore di banche e istituti finanziari, nuovo veicolo finanziario per acquistare e rivendere i crediti incagliati tramite apposita piattaforma a cui parteciperanno grandi aziende pubbliche e private.
Sono le principali modifiche approvate alla legge di conversione del dl 11/2023, che ha terminato l’iter in commissione Finanze e passa ora all’esame dell’Aula di Montecitorio, ma su cui il governo ha posto la questione di fiducia.
Pacchetto di misure sblocca-crediti
L’obiettivo è di far ripartire il mercato delle cessioni edilizie dopo che il decreto ha fermato queste operazioni per tutti i lavori che non erano già iniziati o approvati al 17 febbraio scorso (con una serie di eccezioni, ampliate dagli emendamenti approvati per IACP e ONLUS). Le misure previste:
- le banche possono trasformare fino al 10% dei crediti edilizi per lavori effettuati nel 2022 in BTP (Buoni Pluriennali del Tesoro) a dieci anni ma con primo utilizzo in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028;
- è in corso la creazione di un veicolo finanziario per comprare e vendere i crediti dal sistema bancario, a cui parteciperà ad esempio Enel X, uno dei protagonisti di questo mercato;
- la responsabilità solidale è esclusa per tutti i cessionari che acquistano il crediti da una banca che rilascia l’attestazione di verifica del credito.
Comunicazioni al Fisco: nuove opzioni
La comunicazione al Fisco delle cessioni dei crediti sui lavori 2022, in scadenza in 31 marzo, può essere effettuata entro fine novembre utilizzando la remissione in bonis, con pagamento di una sanzione di 250 euro.
E’ comunque possibile inviare la comunicazione entro il 31 marzo senza che il contratto di cessione sia stato concluso, ma sia comunque partita l’istruttoria con la banca.
Detrazioni in 10 anni nel 730
Per le spese sostenute nel 2022, è stata approvata la ripartizione della detrazione in 10 anni con quote di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. La detrazione in 10 anni invece che in 4 anni è prevista nelle modifiche all’articolo 2 del decreto.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.
In pratica, la nuova opzione si può esercitare soltanto dall’anno prossimo, imponendo di restare fermi un anno in termini di ricorso alla detrazione.
L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
La stessa possibilità di detrazione in dieci quote annuale è prevista per le imprese.
Superbonus villette
Approvata la proroga del Superbonus 110% per i lavori sulle villette che si concludono entro il 30 settembre 2023. Il precedente termine era il 31 marzo. Lo slittamento riguarda esclusivamente coloro che avevano già effettuato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Deroghe allo stop per cessioni e sconto fattura
Infine, ci sono una serie di deroghe allo stop alle cessioni del credito: Iacp, Onlus e cooperative di abitazione, lavori agevolati con il bonus barriere architettoniche, immobili danneggiati dai terremoti successivi al 1° aprile del 2009, zone colpite dall’alluvione nelle Marche, piani di riqualificazione urbana (nei Comuni collocati nelle zone sismiche 1, 2 e 3) approvati prima del 17 febbraio scorso.
Altre misure
- La compensazione tra crediti certificati e debiti tributari è estesa anche a quelli previdenziali (contributivi e assistenziali).
- Per la scadenza del 16 febbraio si considera la prima Cilas e non a quelle successive, comunicate per eventuali varianti del progetto.
- L’obbligo di SOA per i progetti sopra i 516mila euro, con soglia calcolata in riferimento a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto.