Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella serata del 28 marzo il nuovo Decreto Bollette con gli aiuti contro il caro-energia per il secondo trimestre 2023, prevedendo nello stesso provvedimento anche una serie di misure che riscrivono molte delle regole relative alla tregua fiscale.
Vediamo le principali novità.
Gli aiuti da aprile contro il caro-energia
Come ha spiegato il Ministero delle Finanze, «le misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto sia dell’andamento dei prezzi dell’energia, sia dell’obiettivo di favorire il risparmio energetico».
Bonus imprese
Per le imprese cambiano i crediti d’imposta. I bonus al 40% e al 45% (al netto di imposte ed eventuali sussidi) si potranno utilizzare fino al 30 giugno se nella spesa media del primo trimestre 2023 c’è stato un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019 (costo per kWh).
- Alle imprese enervigore il contributo è riconosciuto come credito di imposta, in percentuale delle bollette nel secondo trimestre 2023;
- alle imprese con potenza impegnata da 4,5 kW è riconosciuto in percentuale della spesa effettiva del secondo trimetre 2023;
- alle imprese gasivore è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta nel secondo trimestre;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa per l’acquisto del gas.
Per gli imprenditori agricoli che producono e cedono energia fotovoltaica è concesso un regime di tassazione agevolato (basato sul minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica determinato dall’ARERA e il valore di 120 euro/MWh) sull’anno d’imposta 2022.
Aiuti per famiglie
Per le famiglie resta l’azzeramento degli oneri di sistema per il gas, mentre si torna a pagare la parte fissa della bolletta elettrica.
- Per quanto riguarda il Bonus Sociale per redditi fino a 15mila euro ISEE e per disagio fisico, fino al 30 giugno le tariffe gevolate per la fornitura di energia elettrica sono calcolate dall’ARERA tenendo conto dei risparmi 2022.
- Dal 1° ottobre parte un nuovo bonus termico, legato al risparmio energetico, per le utenze domestiche nell’ultimo trimestre dell’anno, ossia un contributo mensile laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie (per tutti i cittadini senza limiti di reddito, in quota fissa ma differenziato per zone climatiche).
La notizia fondamentale, dunque, è che non c’è più l’azzeramento degli oneri di sistema nella bolletta dell’elettricità perché le misure di intervento pubblico sono state mitigate in considerazione della discesa dei prezzi dell’energia. Resta comunque l’IVA agevolata al 5% sul gas.
Le novità sulla tregua fiscale
Nel Consiglio dei Ministri del 28 marzo sono confluite anche molte altre norme, fra cui alcune proroghe legate alla tregua fiscale.
Si interviene sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio; sono prorogati anche i termini previsti per la definizione stessa. Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 e il 31 gennaio 2023, gli importi possono essere rideterminati con riduzione delle sanzioni e pagamento rateale.
Si estende la conciliazione delle controversie pendenti fino al 31 gennaio 2023 (invece del 10 gennaio) innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Per i processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la sanatoria si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi in base ai risultati dei processi verbali stessi.
Per accedere alla regolarizzazione di omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione deve riferirsi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2023).
Slitta al 31 ottobre 2023 (dal 31 marzo) il termine per la prima rata di pagamento della sanzione necessaria a regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022.
Per il ravvedimento speciale sulle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2021 e precedenti, invece, la prima rata slitta invece al 30 settembre, sempre dal 31 marzo. Su questo ultimo punto interviene una norma di interpretazione autentica: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.
Si prevede la non punibilità di reati tributari (omesso versamento di ritenute per importi superiori a 150mila euro per annualità, omesso versamento IVA oltre 250mila euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti oltre 50mila euro) se le violazioni sono definite e le somme versate integralmente.