Sicurezza sul lavoro: RLS e organi di vigilanza

di Noemi Ricci

20 Novembre 2024 11:02

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Sicurezza sul lavoro: guida alle responsabilità degli organi di vigilanza e controllo e i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

La sicurezza sul lavoro rappresenta un tema molto ampio, delicato e di grande attualità. A dettare le regole per datori di lavoro e loro addetti è il DLgs 81/2008 che, otre a elencare le misure generali di tutela aziendale, rappresenta il Testo Unico per la salute e la sicurezza per tutti gli ambienti di lavoro, stabilendo regole e sanzioni in caso di violazioni o inottemperanze.

In questo articolo analizziamo le figure che fungono da organi di vigilanza deputati a verificare che sia garantita la sicurezza dei lavoratori ed in particolare i compirti e il ruolo in azienda del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Qual è il ruolo del RLS nel sistema della sicurezza?

Nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) connessi con le svolte all’interno dell’azienda (obbligatorio ai sensi del D.lgs 81/08), il datore di lavoro è chiamato anche a fornire i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del medico competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello Territoriale (RLST).

Il ruolo del RLS è complesso e richiede adeguata formazione e una costante attività di aggiornamento, anche a fronte delle molteplici evoluzioni che negli ultimi tempi hanno interessato il mondo del lavoro.

Quali sono i compiti del RLS?

Il RLS ha funzioni proprie di controllo, promozione e vigilanza, che esercita ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 81/2008 (Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza):

– accede ai luoghi di lavoro;
– è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
– è consultato sulla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), delle attività di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e medico competente;
– è consultato in merito all’organizzazione della formazione (art. 37 D.lgs 81/08);
– riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
– promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
– partecipa alla riunione periodica (art. 35 D.lgs 81/08);
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
– può fare ricorso alle autorità competenti qualora necessario.

Chi si occupa della vigilanza sui lavoratori?

Di fatto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza risulta come il primo organo di controllo in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, vigilando sull’applicazione delle norme, sul rispetto degli accordi stipulati in sede di riunione periodica, sull’efficienza del motore aziendale della sicurezza e sul rispetto delle direttive aziendali da parte di tutti i soggetti responsabili.

Qual è la differenza tra RSPP e RLS?

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) rappresenta il datore di lavoro e lo assiste nella valutazione e gestione dei rischi per la salute la sicurezza dei lavoratori e nella stesura del DVR, sia in prima persona che tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), di cui si pone come coordinatore.

Di fatto, dunque, il principale compito del RSPP è quello di fare le veci del datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro, mentre il RLS ha un ruolo di consultazione, controllo e tutela dei diritti dei lavoratori di cui è il rappresentante.

Quali sono gli organi di vigilanza per la sicurezza sul lavoro?

Gli organi di vigilanza per la sicurezza sul lavoro istituzionali sono:

– l’organo di vigilanza dell’ASL;
– la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL);
– i Vigili del Fuoco;
– la Protezione Civile.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve interfacciarsi con queste autorità competenti, facendovi eventualmente ricorso, ai sensi dell’art. 50 D.lgs 81/08, qualora rilevi che le misure adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rapporto tra RLS e organi di vigilanza, tuttavia, non deve essere visto solo come strumento risolutivo dei problemi, ma anche come collaborazione attiva. Ad esempio, nell’attività di promozione, il già citato articolo 50 del Decreto prevede che il RLS possa formulare osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è peraltro, di norma, sentito.

Quali sono gli organi di vigilanza previsti dall’articolo 13 del dlgs 81/08?

All’Art. 13 – Vigilanza del D.lgs n. 81 del 2008 si legge:

“1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.”