Sorveglianza sanitaria: le novità

di Noemi Ricci

Pubblicato 20 Marzo 2023
Aggiornato 18:45

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Adempimenti di sorveglianza sanitaria per lasalute e sicurezza nei luoghi di lavoro: obblighi, regole e tipologie di visita medica e di esami previsti.

Tornata in auge negli anni del Covid, la sorveglianza sanitaria è un’attività da sempre obbligatoria per la salute e sicurezza sul lavoro, che consiste nell’effettuare controlli periodici sulle condizioni fisiche e psicologiche dei lavoratori. Anche se la valutazione dei rischi non comporta un obbligo di sorveglianza sanitaria, in tutti i casi previsti dall’articolo 41 del DLgs 81/2008 è comunque necessario nominare il medico competente, come chiarito dal Ministero del Lavoro, con risposta all’interpello n. 2 del 14 marzo 2023.

Tra le varie tipologie di visite mediche previste dalla normativa vigente, ve ne sono comunque alcune che si distinguono per specificità e importanza. Un caso a parte è la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori fragili per immunodeficienze da malattie croniche, patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita o da più co-morbilità.

In questo articolo, parleremo delle principali tipologie di visita medica previste dalla sorveglianza sanitaria.

Cosa si intende per sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è un’attività che consiste nell’effettuare controlli periodici sulle condizioni fisiche e psicologiche dei lavoratori al fine di prevenire eventuali rischi per la loro salute. Le visite mediche sono una delle principali tipologie di controlli previsti dalla sorveglianza sanitaria.

Si tratta di uno strumento fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori, è quindi importante che i lavoratori si sottopongano regolarmente alle visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria, al fine di garantire la propria salute e quella degli altri.

Chi effettua la sorveglianza sanitaria?

Il medico competente è una figura professionale prevista dal Decreto Legislativo 81/2008 e designata dal datore di lavoro per svolgere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. La sua nomina, come ha ricordato il Ministero con interpello 2/2023, è obbligatoria nei casi contemplati dall’articolo 41 del Testo unico sulla sicurezza, e pertanto collaborerà alla stesura del DVR.

L’obbligo di nomina del medico competente scatta in relazione all’obbligo di sorveglianza sanitaria per esposizione ad agenti biologici e fisici; rischio rumore e vibrazioni; esposizione all’amianto; esposizione a campi elettromagnetici; movimentazione manuale di carichi; esposizione a videoterminali (più di 20 ore a settimana). Analogo obbligo di visita anche se a richiedere la sorveglianza è il lavoratore.

Secondo la normativa, il medico competente deve possedere specifiche competenze professionali e conoscenze in materia di medicina del lavoro, igiene industriale, sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il medico competente può essere un medico di medicina del lavoro, un medico specializzato in igiene e medicina preventiva, un medico specializzato in malattie infettive o un medico specializzato in medicina generale, a condizione che abbia acquisito le competenze necessarie per svolgere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e che sia iscritto all’Ordine dei medici.

Quali sono i compiti del medico competente?

Il medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, valutare l’idoneità alla mansione svolta, effettuare controlli periodici sulla salute dei lavoratori e adottare le misure di prevenzione necessarie in caso di rischi specifici. Inoltre, il medico competente deve essere un punto di riferimento per i lavoratori, fornendo loro informazioni sulle misure di prevenzione e sulle modalità di tutela della salute sul posto di lavoro.

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Chi è sottoposto alla Sorveglianza Sanitaria?

In genere, la sorveglianza sanitaria riguarda tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto e dal settore in cui operano. Tuttavia, la tipologia di visite mediche da effettuare e la frequenza degli accertamenti possono variare in base alle caratteristiche del lavoro e al rischio che esso comporta per la salute dei lavoratori.

In particolare, vengono sottoposti più frequentemente a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo.

Per i soggetti fragili, il datore di lavoro ha potuto chiedere all’INAIL, fino al 31 luglio 2022, una visita medica attraverso il servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.

Che tipo di visite fa il medico competente?

La visita medica di tipo base è la prima visita obbligatoria che il lavoratore deve sostenere prima dell’assunzione. Questa visita ha lo scopo di valutare lo stato di salute generale del lavoratore e di accertare eventuali patologie preesistenti o controindicazioni alla mansione lavorativa che gli è stata assegnata.

La visita medica periodica è invece la visita che il lavoratore deve effettuare con cadenza annuale o biennale, a seconda della categoria di rischio del lavoro svolto. Questa visita ha lo scopo di valutare l’andamento della salute del lavoratore nel tempo e di accertare eventuali patologie acquisite o aggravamenti di patologie preesistenti.

La visita medica di controllo è una visita che può essere richiesta dal medico competente in seguito a situazioni di rischio o a patologie acquisite dal lavoratore. Ha lo scopo di accertare l’idoneità del lavoratore alla mansione svolta, di valutare l’efficacia delle misure di prevenzione e di adottare eventuali provvedimenti correttivi.

La visita medica di rientro al lavoro è una visita che il lavoratore deve effettuare dopo un periodo di assenza prolungata dal lavoro per motivi di salute. Ha lo scopo di verificare la capacità del lavoratore di svolgere nuovamente la propria mansione e di accertare l’eventuale necessità di adottare misure di protezione o di riqualificazione professionale.

La visita medica può essere effettuata su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.

Infine, la visita medica di idoneità sportiva è una visita obbligatoria per tutti coloro che praticano sport a livello agonistico o semiprofessionale. Ha lo scopo di valutare lo stato di salute generale dell’atleta e di accertare la sua idoneità alla pratica sportiva, al fine di prevenire eventuali rischi per la sua salute e per quella degli altri atleti.

Quali sono i giudizi che possono emergere dalla sorveglianza sanitaria?

Il giudizio della visita del medico competente varia in base alla valutazione della salute del lavoratore e alla conformità della mansione svolta alle sue condizioni di salute. Il giudizio espresso dal medico competente ha un’importanza fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, poiché consente di individuare i rischi specifici e di adottare le misure di prevenzione necessarie per proteggere la salute dei lavoratori. Inoltre, il giudizio della visita medico competente rappresenta una fonte di informazione per il datore di lavoro, che deve adottare le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in base alle indicazioni del medico competente.

I giudizi possono essere di:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

In base alle risultanze della visita medica i lavoratori vengono classificati in idonei; idonei a determinate condizioni; non idonei.

Il giudizio di idoneità significa che il lavoratore è in grado di svolgere la propria mansione senza rischi per la propria salute e sicurezza, mentre il giudizio di inidoneità indica che il lavoratore non è in grado di svolgere la propria mansione a causa di problemi di salute o di rischi specifici. Il giudizio di idoneità con prescrizioni prevede invece l’adozione di misure di prevenzione o di protezione specifiche per garantire la salute e la sicurezza del lavoratore.

Cosa posso fare se il giudizio del medico competente non è corretto?

In caso di disaccordo sull’esito della visita medico competente, il lavoratore può presentare un ricorso.

Il ricorso deve essere presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità o di inidoneità.

Il ricorso può essere presentato dal lavoratore, dal rappresentante sindacale o da un medico di medicina generale o specialista in malattie del lavoro. Il ricorso deve essere motivato e deve contenere una descrizione dettagliata delle ragioni per cui si ritiene errato il giudizio espresso dal medico competente.

Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia provveduto, il ricorso si intende respinto (ai sensi dell’art. 145 del D.Lgs 101/2020).

In caso di accoglimento del ricorso, il medico competente dovrà rivalutare la situazione del lavoratore e, eventualmente, esprimere un nuovo giudizio. In ogni caso, il giudizio finale spetta sempre al medico competente, che è l’unico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

È importante sottolineare che il ricorso non sospende l’efficacia del giudizio di idoneità o di inidoneità espresso dal medico competente, quindi il lavoratore dovrà continuare a svolgere la propria mansione fino alla decisione finale.

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti?

Sì, il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti dalla sorveglianza sanitaria.

Infatti, l’art. 41 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che “il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire ai lavoratori un adeguato livello di protezione della salute e della sicurezza nel lavoro”. Ciò implica che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire i rischi per la salute dei lavoratori, incluso il monitoraggio della loro salute attraverso la sorveglianza sanitaria.

D’altra parte, il lavoratore ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro e di sottoporsi agli accertamenti della sorveglianza sanitaria previsti per la sua mansione. Questo obbligo è previsto dall’art. 20 del D.lgs. 81/2008, che sancisce il diritto del datore di lavoro di conoscere lo stato di salute dei lavoratori e di adottare le misure necessarie per tutelare la loro salute e sicurezza.

In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti della sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro potrebbe adottare provvedimenti disciplinari e, in casi estremi, potrebbe anche procedere al licenziamento per giusta causa. Tuttavia, prima di adottare qualsiasi provvedimento, il datore di lavoro dovrebbe cercare di comprendere le ragioni del rifiuto e di trovare una soluzione per garantire la tutela della salute e sicurezza del lavoratore e degli altri colleghi.

Quali esami comprende la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria prevede una serie di esami e accertamenti medici finalizzati a valutare lo stato di salute del lavoratore e a individuare eventuali patologie correlate all’attività lavorativa. Gli esami previsti variano a seconda del tipo di attività lavorativa e dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

Il protocollo sanitario, definito anche protocollo di sorveglianza sanitaria, è l’insieme di esami e procedure mediche che il medico competente deve effettuare durante la sorveglianza sanitaria del lavoratore.

In genere, il protocollo prevede una serie di esami e accertamenti medici, quali:

  • anamnesi lavorativa: una valutazione della storia professionale del lavoratore per individuare eventuali esposizioni a sostanze nocive o rischi specifici presenti nel posto di lavoro;
  • esami diagnostici: come analisi del sangue, urine, esami audiometrici e spirometrici, per valutare lo stato di salute del lavoratore e individuare eventuali patologie correlate all’attività lavorativa;
  • esami strumentali: come radiografie o esami ecografici, per individuare eventuali lesioni o alterazioni fisiche correlate all’attività lavorativa;
  • visita medica specialistica: in caso di particolari rischi presenti nel posto di lavoro, il medico competente può richiedere una visita medica specialistica per valutare aspetti specifici della salute (ad esempio una visita oculistica per lavoratori esposti a raggi laser).

Il protocollo sanitario viene stabilito dal medico competente in base alle disposizioni legislative vigenti e alle indicazioni fornite dal datore di lavoro, che ha il dovere di garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria rappresenta uno strumento fondamentale per individuare e prevenire eventuali rischi per la salute dei lavoratori, garantendo un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente.

Quali tipologie di sorveglianza sanitaria sono le più frequenti?

La sorveglianza sanitaria generale è la forma di sorveglianza sanitaria più comune ed è obbligatoria per tutti i lavoratori. Prevede esami diagnostici come analisi del sangue e delle urine, esami audiometrici e spirometrici, per valutare la funzionalità degli organi e individuare eventuali patologie correlate all’esposizione a sostanze nocive o a particolari rischi presenti nel posto di lavoro.

La sorveglianza sanitaria specifica è frequente per lavoratori che svolgono attività che comportano rischi specifici, come l’esposizione a sostanze chimiche, ad agenti biologici o a radiazioni ionizzanti. In questo caso, il medico competente valuta la necessità di effettuare esami diagnostici o strumentali specifici in base al tipo di rischio presente.

La sorveglianza sanitaria per lavoratori a rischio di malattie professionali è prevista per lavoratori esposti a sostanze nocive o a rischi specifici che possono comportare l’insorgenza di malattie professionali. In questo caso, il medico competente valuta la necessità di effettuare esami diagnostici o strumentali specifici per individuare eventuali patologie correlate all’attività lavorativa.

Tra le forme più frequenti di sorveglianza sanitaria c’è quella post-esposizione, prevista in caso di esposizione accidentale a sostanze nocive o a rischi specifici. In questo caso, il medico competente valuta la necessità di effettuare esami diagnostici o strumentali specifici per valutare l’impatto dell’esposizione sulla salute del lavoratore.