I cittadini stranieri con regolare permesso di studio o formazione professionale possono accedere ai tirocini formativi.
Lo afferma l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella recente nota n. 320 del 14 febbraio 2023, fornendo indicazioni in merito e sottolineando in quali casi tale normativa non può essere applicata.
La nota dell’INL sottolinea che il permesso per studio o formazione professionale permette di svolgere le attività di tirocinio curriculare che sono previste dal corso di studi o di formazione in base al quale è stato rilasciato il permesso di soggiorno. In modo analogo, lo straniero con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere un’attività di stage non curriculare.
A fare la differenza per l’accesso allo svolgimento dei tirocini, tuttavia, è la residenza regolare sul territorio nazionale: il cittadino straniero già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), infatti, può svolgere attività di tirocinio sia curriculare sia non curriculare, mentre questo non può avvenire per i cittadini extra-Ue che non soggiornano in Italia.
In questi casi devono essere richieste specifiche autorizzazioni delle direzioni provinciali del lavoro.