L’invalidità civile non può essere concessa superata la soglia anagrafica dei 65 anni di età. Lo conferma la Cassazione, accogliendo il ricorso dell’INPS e rigettando la richiesta della contribuente.
Secondo quanto stabilito dalla Corte con la recente ordinanza n. 3011/2022, la pensione d’invalidità civile così come l’assegno ordinario di invalidità non possono essere riconosciuti ai soggetti il cui stato di invalidità è stato perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei 65 anni.
La pensione d’inabilità nonché l’assegno d’invalidità civile, di cui agli artt. 12 e 13 della I. n. 118 del 1971, non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrasessantacinquenni, prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, ed è espressamente confermato dall’art. 8 del d.lgs. n. 509 del 1988.
È sempre la Cassazione, tuttavia, a ricordare che per coloro che hanno compiuto 65 anni è possibile accedere al beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità di cui già si usufruisce.