Conto alla rovescia per l’entrata in vigore delle nuove norme sulle cause di lavoro: dal 1° marzo entra infatti in vigore la Riforma Cartabia che introduce due novità sostanziali.
La prima è che tutte le cause che hanno ad oggetto un licenziamento sono unificate e sparisce la differenziazione sul numero di dipendenti (più o meno di 15) e sulla data di assunzione (prima o dopo il Jobs act). Ma è solo il rito processuale che viene unificato in ottica di semplificazione, mentre continua a essere previsto il reintegro a fronte di licenziamenti illegittimi rispetto all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
La seconda novità importante è che proprio in questi casi il rito viene anche velocizzato, nel senso che le cause di lavoro in cui si chiede il reintegro hanno la priorità. Vediamo tutto.
Controversie di lavoro: il nuovo rito
A stabilire l’entrata in vigore delle nuove regole dal primo marzo 2023 è la Legge di Bilancio. Le novità che si applicheranno da questa data sono contenute in un’altra disposizione legislativa, la Riforma Cartabia (legge 149/2022). Il testo originario prevedeva in realtà l’entrata in vigore a giugno 2023, mentre la Manovra anticipa la data al 28 febbraio.
Priorità per le cause di licenziamento
Viene riformulato l’articolo 441-bis sulle controversie in materia di licenziamento. «La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro – si legge – hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto». Il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, prevedere un calendario di udienze ravvicinate, unire la fase istruttoria e quella decisoria. Queste regole riguardano tutti i gradi di giudizio.
Rito ordinario per tutti i licenziamenti
Viene anche unificato il rito: sono abrogati i commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge 92/2012, che prevedevano il cosiddetto rito abbreviato per le cause di impugnazione dei licenziamenti da parte di lavoratori protetti dall’articolo 18 della legge 300/1970. Quindi, tutte le cause di impugnazione dei licenziamenti seguiranno il rito ordinario. Che, però, è stato velocizzato stabilendo il carattere prioritario delle controversie.
Ricordiamo che, dopo le diverse riforme del lavoro che si sono succedute negli anni (in primis, la sopra citata Riforma Fornero, e il Jobs Act), l’articolo 18, quindi il reintegro per legge, vale solo per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 occupati in aziende con almeno 15 dipendenti. Oppure, per tutti, nel caso di licenziamento discriminatorio.
Lavoro: altre novità dal 1° marzo
Ci sono poi provvedimenti più specifici, eccoli di seguito.
- Licenziamenti ritorsivi: il lavoratore può scegliere se fare ricorso con il rito ordinario oppure se attivare i riti speciali. La scelta fra le due opzione è definitiva, non si può «agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda».
- Licenziamenti dei soci di cooperative: il giudice del lavoro diventa competente a decidere sia sull’impugnazione del licenziamento sia sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. E decide sul rapporto di lavoro e su quello associativo anche nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.
- Negoziazione assistita: questo strumento, che prevede una procedura conciliatoria fra le parti (senza andare in Tribunale), è utilizzabile anche nelle controversie di lavoro.