La rinuncia all’eredità, contrariamente a quanto accade per l’accettazione della stessa, non può avvenire tacitamente ma deve essere comunicata in modo espresso, dichiarando appunto di non accettare il subentro nella posizione giuridica del defunto.
Se l’accettazione dell’eredità può avvenire anche in modo tacito, la rinuncia deve quindi essere comunicata e questo deve avvenire secondo precise tempistiche. Come previsto dall’articolo 480 del Codice Civile per l’accettazione dell’eredità, anche per la rinuncia si ha tempo fino a 10 anni dall’apertura della successione.
La rinuncia all’eredità non è possibile nelle seguenti situazioni, come previsto dal Codice Civile:
- il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari e non ha compiuto l’inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione, diventando così erede puro e semplice;
- il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari e non dichiara di rinunciare all’eredità entro 40 giorni dall’esecuzione dell’inventario;
- il chiamato all’eredità ha sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità, pertanto la rinuncia non può avere effetto.
La dichiarazione di rinuncia non interferisce con le donazioni e i legati, quanto meno fino a concorrenza della quota disponibile salvo il caso in cui sia un legittimario.
Chi subentra dopo una rinuncia ereditaria
Nella successione legittima:
- se l’unico chiamato vi rinuncia,”l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse”.
- se uno dei chiamati vi rinuncia, la sua quota si devolve a favore dei suoi discendenti, a seguire agli ascendenti e infine a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante.
Nella successione testamentaria, l’eredità spetta al sostituito se nel testamento era stato designato, in sua assenza subentra il rappresentato, a seguire subentrano i coeredi per accrescimento ed infine, come ultimo grado gerarchico, gli eredi legittimi per mancanza di accrescimento.