Il Governo ha approvato in Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, il ddl sull’autonomia differenziata, in base al quale le Regioni potranno chiedere nuove funzioni, assegnate sulla base dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).
alle Regioni che lo chiederanno, una duplice opportunità: gestire direttamente materie e risorse e dare ai cittadini servizi più efficienti e meno costosi.
Ddl Autonomia: cosa prevede
E’ un disegno di legge quadro, che fissa principi da approvarsi in Parlamento. Prevede la possibilità di ampliare le funzioni delle Regioni a statuto ordinario, intervenendo non tanto sulle competenze attribuibili ma sulla procedura per ottenere l’autonomia: l’iter dura cinque mesi, passa attraverso un’intesa fra Stato e Regione che, se raggiunta, dura dieci anni. L’attribuzione passa come detto attraverso i nuovi LEP.
Le nuove attribuzioni possibili
Il principio dell’autonomia differenziata consente alle Regioni di ottenere nuove attribuzioni di competenze rispetto a quelli esercitate e che attualmenterientrano nella sfera statale, ad esempio Istruzione, Servizi Sociali, Lavoro e Infrastrutture, che andrebbero ad aggiungersi a quelle già nella sfera locale come per esempio la Sanità.
Fra gli altri settori anche commercio con l’estero, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, protezione civile, trasporti, energia, previdenza complementare e integrativa, attività culturali.
Le materie sulle quali potranno essere raggiunte le intese sono elencate all’articolo 117 della Costituzione. Si tratta prevalentemente delle materie relative alla legislazione concorrente.
I LEP
Il decreto interviene sui criteri e sull’iter per ottenerle. Gli ambiti di intervento sono stabiliti dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il parametro base è dato dai LEP, che necessitano di un Dpcm per definire livelli e modalità di raggiungimento.
La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è di competenza della Cabina di regia istituita dalla Legge di Bilancio 2023. L’attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento sarà determinata da una Commissione paritetica Stato-regione, che procederà annualmente alla valutazione degli oneri finanziar.
Il finanziamento delle funzioni attribuite prevede compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, con modalità definite dall’intesa.
La procedura da seguire
Quando tutto sarà a regime, la legge prevede un iter di almeno cinque mesi durante i quali si lavorerà all’intesa Stato Regione. Queste le tappe:
- la Regione trasmette la domanda al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali, il quale – acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze entro i successivi 30 giorni, avvia il negoziato con la Regione;
- il Governo apre un negoziato con la Regione e arriva a un’intesa preliminare, che deve essere approvata dal Cdm, trasmessa alla Conferenza unificata (corrredata di Relazione tecnica), riceverne il parere entro 30 giorni e poi andare alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo entro 60 giorni;
- il premier (o il ministro per gli Affari regionali) predispone l’intesa definitiva (con eventuale ulteriore negoziato);
- la Regione la approva ed entro 30 giorni è prevista la delibera in Cdm, insieme a un disegno di legge di approvazione (a cui l’intesa è allegata) da presentare alle Camere, per la cui approvazione definitiva è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Cosa prevedono le intese
Le intese prevedono come si finanziano le nuove funzioni, e durano al massimo dieci anni. Si rinnovano automaticamente se una delle due parti, Stato o Regione, manifestano una volontà diversa un anno prima del termine.
Le funzioni trasferite alla regione potranno essere da questa attribuite a comuni, province e città metropolitane, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie.
L’intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o della Regione e può prevedere i casi e le modalità con cui le parti possono chiederne la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza assoluta delle Camere.