L’INPS ha pubblicato una circolare-guida sulle prestazioni di lavoro occasionali secondo le due modalità di utilizzo oggi possibili, ossia il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, alla luce delle novità sulla disciplina introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.
Vediamo dunque i dettagli delle novità in Manovra e come le interpreta l’INPS con il suo documenti illustrativo, a chi farà seguito un focus sulle prestazioni occasionali in Agricoltura.
Lavoro occasionale: come funziona oggi
La normativa di riferimento è l’articolo 54-bis del DL 50/2017 alla luce delle modifiche di cui all’articolo 1, commi 342 e 343, della legge 197/2022. La norma primaria attribuisce all’INPS la gestione della registrazioni di utilizzatori e prestatori, nonché delle comunicazioni dei rapporti di lavoro tramite apposita piattaforma informatica.
I datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due modalità di utilizzo:
- il Libretto Famiglia – Possono utilizzarlo le persone fisiche per remunerare prestazioni occasionali per piccoli lavori domestici inclusi giardinaggio, pulizia o manutenzione; assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Le società sportive possono usarli per pagare le prestazioni occasionali rese dagli steward.
- il Contratto di prestazione occasionale – Possono utilizzarlo professionisti, autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, enti di natura privata e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001.
Limiti di compenso annuo applicati dal 2023
Le attività lavorative rese nel rispetto delle regole su Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale, possono essere remunerate entro un limite di compenso, riferito all’anno civile, relativo a:
- ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (fino a 5mila euro);
- ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori (fino a 10mila euro);
- prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (fino a 2500 euro).
NB: I nuovi limiti si applicano anche alle attività occasionali presso discoteche, sale da ballo e simili (codice Ateco2007 93.29.1). Per le sole società sportive è invece possibile erogare compensi per ciascun prestatore fino a 5mila euro, permanendo dunque la disapplicazione del limite aumentato a 10mila euro.
Dal 1° gennaio 2023, dunque, ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può erogare compensi di importo fino a 10.000 euro per anno civile, tramite Libretto Famiglia o Contratto di prestazione occasionale. Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Per ogni altro profilo di disciplina delle prestazioni occasionali, restano valide le indicazioni di prassi di cui alle circolari INPS n. 107/2017 e n. 103/2018.
Casi particolari
I limiti di compenso complessivo riferiti a ciascun singolo prestatore sono da considerare nel loro valore nominale. Questo perchè la misura del compenso è calcolata in misura pari al 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie:
- titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- giovani con meno di 25 anni che studiano;
- disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del dlgs 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno del reddito (cfr. l’articolo 54-bis, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017).
Il singolo utilizzatore potrà computare al 75% i compensi erogati ai lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.
I nuovi limiti per gli utilizzatori
Dal 1° gennaio 2023, al Contratto di prestazione occasionale possono fare ricorso i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevando il precedente limite di cinque lavoratori).
Anche le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, sempre dal 1° gennaio 2023, possono stipulare accordi di prestazione occasionale con i lavoratori senza vincoli di appartenenza a determinate categorie, con l’esclusione delle imprese del settore agricoltura. Il limite dimensionale di dieci lavoratori si applica anche a tali aziende, per le quali resta l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva attraverso la procedura INPS, con indicazione della durata complessiva e dell’arco temporale di svolgimento della prestazione (da 1 a 10 giorni). Le modalità di comunicazione restano quelle di cui al paragrafo 3 della circolare n. 103/2018.
NB: Il nuovo limite dimensionale non opera invece per le pubbliche Amministrazioni ammesse all’utilizzo delle prestazioni occasionali e per le società sportive per le prestazioni degli steward. In tutti i casi, le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.
Prestazioni occasionali in Agricoltura
Dal 1° gennaio 2023, è vietato l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, che potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non utilizzate.
Per il biennio 2023-2024, sarà invece possibile ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni occasionali a tempo determinato secondo le disposizioni dei commi da 344 a 354 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria.
In riferimento alle novità specifiche per il settore agricolo, saranno successivamente fornite indicazioni con apposita circolare INPS. Tutti i dettagli sulle novità finora analizzate, sono invece contenute nella circolare n. 6 del 19 gennaio 2023.